155.5 -quinquies (Accesso alle banche dati tramite i gestori) (1)
TITOLO IV Del processo di esecuzione Capo I Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale - Art. 155.5 -quinquies (Accesso alle banche dati tramite i gestori) (1)
Art. 155.5 -quinquies (Accesso alle banche dati tramite i gestori) (1)
1. Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.
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(1) Articolo inserito dall'art. 19, comma 2, lett. a), D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 19, comma 6-bis del suddetto D.L. 132/2014.
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