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155.6 -sexies (Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare) (1)

TITOLO IV Del processo di esecuzione Capo I Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale - Art. 155.6 -sexies (Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare) (1)

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Art. 155.6 -sexies (Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare)

1. Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento

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Decreto -legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione, convertito in legge n. 119/2016, con modificazioni

Articolo 5.(Accesso degli organi delle procedure concorsuali alle informazioni contenute nelle banche dati).

1. All'articolo 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento.».

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