156.2 -bis.(Esecuzione sui beni sequestrati in forza di sentenza straniera o di lodo arbitrale)
TITOLO IV Del processo di esecuzione Capo I Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale - Art. 156.2 -bis.(Esecuzione sui beni sequestrati in forza di sentenza straniera o di lodo arbitrale)
Art. 156.2 -bis.(Esecuzione sui beni sequestrati in forza di sentenza straniera o di lodo arbitrale)
1. Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o è compromessa in arbitri, il sequestrante deve, a pena di perdita di efficacia del sequestro conservativo ottenuto, proporre domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dal momento in cui la domanda di esecutorietà è proponibile.
2. La dichiarazione di esecutorietà produce gli effetti di cui all'articolo 686 del codice e diventa applicabile il precedente articolo 156.
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