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157.(Processo verbale di pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario)

TITOLO IV Del processo di esecuzione Capo I Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale - Art. 157.(Processo verbale di pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario)

Art. 157.(Processo verbale di pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario)

1. L'ufficiale giudiziario redige processo verbale del versamento eseguito dal debitore delle somme che debbono essere consegnate al creditore a norma dell'articolo 494 primo comma del Codice. Nello stesso processo verbale inserisce l'eventuale riserva di ripetizione della somma versata, prevista nel secondo comma dello stesso articolo.

2. Il processo verbale è depositato immediatamente in cancelleria insieme con la prova del versamento al creditore della somma consegnata dal debitore. Del processo verbale si prende nota nel ruolo generale delle esecuzioni.
3. Alla registrazione del processo verbale provvede il cancelliere.

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