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169.3 -ter. (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita)

Art. 169.3 -ter. (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita)

Art. 169.3 -ter. (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita)

1. Nelle comunicazioni previste dall'articolo 179-ter sono indicati anche gli elenchi dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri.

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(1) Articolo così modificato dal D.L. n. 35/2005 e dalla L. n. 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

Il testo precedente recitava:
"Art. 169-ter. (Elenco dei notai che provvedono alle operazioni di vendita con incanto)
Nella comunicazione prevista dall'articolo 179-ter sono indicati anche gli elenchi dei notai disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri."

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