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196-bis. Comunicazioni a cura della cancelleria e avvisi in materia di azione di classe. (2)

Disposizioni per l'Attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie Titolo V-bis: Dei Procedimenti Collettivi Art. 196-bis.

Art. 196-bis. Comunicazioni a cura della cancelleria e avvisi in materia di azione di classe. (2)

Tutte le comunicazioni a cura della cancelleria previste dalle disposizioni contenute nel titiolo VIII-bis del libro quarto del codice sono eseguite con modalità telematiche all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato dichiarato dall'aderente. Si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni telematiche. 

Il portale dei servizi gestito dal Ministero della Giustizia deve inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura, un avviso contenente le informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni del titolo VIII-bis del libro quarto del codice prevedono la pubblicazione. La richiesta può essere limitata alle azioni di classe relative a specifiche imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubbliche utilità, anche prima della loro proposizione. (1)

(1) Articolo inserito dall'articolo 2 della legge 12 aprile 2019 n.31. In vigore, come previsto dall'articolo 7 della stessa legge, dal 19 aprile 2020.

(2) Titolo inserito dall'articolo 2 della legge 12 aprile 2019 n.31. In vigore, come previsto dall'articolo 7 della stessa legge , dal 19 aprile 2020.

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