196-ter. Elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate all'azione di classe.
Disposizioni per l'Attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie Titolo V-bis: Dei Procedimenti Collettivi Art. 196-ter.(Elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate all'azione di classe.)
Art. 196-ter (Elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate all'azione di classe.)
Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, secondo comma, del codice, i criteri per la sospensione e la cancellazione delle organizzazioni e associazioni iscritte, nonché il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa. Il contributo di cui al presente comma è fissato in misura tale da consentire comunque di far fronte alle spese di istituzione, di sviluppo e di aggiornamento dell'elenco. I requisiti per l'iscrizione comprendono la verifica delle finalità programmatiche, dell'adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei azionati e della stabilità e continuità delle associazioni e delle organizzazioni stesse, nonché la verifica delle fonti di finanziamento utilizzate. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di aggiornamento dell'elenco. (1)
(1) Articolo inserito dall'articolo 2 della legge 12 aprile 2019 n.31. In vigore come previsto dall'articolo 7 della stessa legge, dal 19 aprile 2020.
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