Esame - Prova scritta le tracce assegnate nel 2005
Avvocato - Esame - Prova scritta le tracce assegnate nel 2005
esame avvocato Anno 2005
CIVILE
Traccia n. 1
Tizia si reca da un legale, al quale espone quanto segue. In sede di giudizio di separazione personale tra coniugi, con provvedimento presidenziale è stato a lei assegnato l’appartamento di proprietà di Sempronio e da questi concesso in comodato al figlio Caio, marito di Tizia.
Tizia, nel rappresentare al legale il proprio timore che il suocero possa agire per ottenere la restituzione dell’immobile, precisa che al comodato non fu apposta una scadenza e che l’appartamento destinato a casa familiare fu concesso per soddisfare, appunto, esigenze abitative della famiglia, composta, oltre che dai coniugi, anche da due figli minorenni, affidati entrambi, in sede di separazione, alla madre.
Il candidato, assunte le vesti del legale, premessi sommari cenni sul comodato, rediga motivato parere, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie sottoposta al suo esame.
Traccia n. 2
Tizio, quale titolare del camping «Mare Azzurro» si reca da un legale, al quale espone quanto segue. Nel giugno del 2004 era stato stipulato con Caio, assessore al Comune di Zeta, un contratto in virtù del quale egli si impegnava a dare, per il tempo di due mesi, presso un bungalow facente parte della struttura turistica del camping, un alloggio a Sempronio ed alla sua famiglia, sfrattati.
Decorso il termine stabilito, Sempronio e la sua famiglia continuavano a detenere il bungalow, senza che nessun pagamento fosse mai stato effettuato a favore di Tizio, a nulla essendo approdate le reiterate richieste di rilascio del bene e di pagamento del prezzo pattuito.
Il candidato, assunte le vesti del legale, premessi sommari cenni sul contratto a favore di terzo e sul contratto atipico o misto, rediga motivato parere, illustrando le problematiche sottese alla questione sottoposta al suo esame.
PENALE
Traccia n. 1
Tizio veniva tratto a giudizio per rispondere, in concorso con Caio e Mevia — il primo nella qualità di medico ginecologico, il secondo di medico anestetico, la terza di ostetrica — di plurimi omicidi premeditati, commessi al fine di percepire indebiti compensi, su feti in avanzato grado di gestazione (comunque superiore ai 90 giorni), provocando l’induzione al parto tramite somministrazione di idonei farmaci e rottura manuale della membrana, con successiva fuoriuscita del feto, soppresso mediante consapevole condotta omissiva idonea a determinarne la morte.
Risultava accertato, all’esito della complessa attività istruttoria effettuata nel corso delle indagini preliminari, ed in particolare delle dichiarazioni delle donne alle quali erano stati praticati gli interventi, dalle testimonianze assunte e dalle consulenze tecniche effettuate su alcuni feti riesumati, che questi ultimi erano vivi e vitali al momento del parto e che la pretesa «sofferenza derivata dalla rottura silente della membrana», patologia surrettiziamente documentata nei referti quale causa della morte dei feti, anche ad ammetterne la sussistenza, non avrebbe mai potuto causare la morte di questi ultimi.
Risultava, altresì, accertato che, pur non essendo provata la commissione di azioni dirette alla soppressione dei neonati, il decesso doveva attribuirsi alla volontaria omissione delle cure necessarie per mantenerli in vita.
Il candidato, assunte le vesti del legale degli imputati, rediga motivato parere sulle fattispecie configurabili nel caso in esame, soffermandosi sulla individuazione degli elementi costitutivi e distintivi dei delitti di omicidio, infanticidio ed aborto.
Traccia n. 2
Tizio, maggiore di età, veniva tratto a giudizio per rispondere dei delitti commessi in concorso con i minori Caio, Sempronio e Mevio, di omicidio pluriaggravato (dal nesso teleologico e dai motivi abbietti e futili), di violenza sessuale di gruppo e di sequestro di persona in danno della minore Caia.
Dalle risultanze delle indagini preliminari tecniche, dagli accertamenti medicolegali e dalle dichiarazioni confessorie rese da tutti gli imputati, risultava accertato che in occasione e contemporaneamente agli atti di violenza sessuale erano stati posti in essere altresì atti diretti all’uccisione della vittima al fine di evitare che la giovane potesse dare l’allarme e denunciare i gravi delitti fino a quel momento commessi.
Tanto premesso in linea di fatto, il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere sulle seguenti problematiche sottese alla fattispecie in esame:
1) se la circostanza aggravante prevista dall’art. 576, comma 1, n. 5 codice penale per il reato di omicidio, quando lo stesso sia stato eseguito «nell’atto di commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 519, 520 e 521 codice penale » sia tuttora configurabile, nonostante l’abrogazione di queste ultime disposizioni ad opera dell’articolo 1 legge 66/1996, con riferimento ai delitti di violenza sessuale di cui agli articoli 609-bis e ss. codice penale, inseriti dalla stessa legge tra i delitti contro la libertà personale e in particolare con riferimento alla fattispecie della violenza sessuale di gruppo prevista dall’art. 609octies codice penale;
2) in caso di soluzione positiva al quesito di cui al punto n. 1, se sia compatibile il concorso della circostanza aggravante della violenza sessuale di gruppo, riconducibile all’articolo 576, comma 1, n. 5 codice penale, con quella della connessione teleologica fra l’omicidio e la violenza sessuale, prevista dall’articolo 61, numero 2 codice penale, richiamato dall’articolo 576 comma 1, numero 2 del codice penale.
GLI ATTI GIUDIZIARI
1) Atto di civile
La società Alfa S.p.A. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la società Gamma S.p.A., per sentire dichiarare risolto, per l’inadempimento della convenuta, il contratto stipulato in data 2-3-2000 e per ottenere il risarcimento dei danni.
Assumeva che nell’anno 2000, appunto, contestualmente all’acquisto da parte sua di uno stabilimento della società Gamma, quest’ultima (operante nel campo farmaceutico) si era impegnata nei sui confronti a considerarla sua fornitrice privilegiata di «ferritina», principio attivo impiegato nella produzione di specialità medicinali, ed aveva concluso un accordo in base al quale si era obbligata a rifornirsi presso essa società istante per il 50% del fabbisogno di quel prodotto.
Lamentava che nel dicembre del 2001, la società Gamma S.p.A. aveva comunicato l’intenzione di rinunciare, entro l’anno successivo, all’utilizzazione della «ferritina » di origine animale, che aveva sostituito, nella preparazione del prodotto medicinale, con altro principio attivo di derivazione sintetica. L’Amministratore delegato della Gamma S.p.A. si reca da un legale al quale — ad integrazione di quanto esposto nella citazione — rappresenta le ulteriori seguenti circostanze.
Il venir meno di fabbisogno di «ferritina» era stato determinato dal provvedimento del Ministro della Sanità che aveva stabilito di revocare l’autorizzazione al commercio della specialità medicinale, se, per la sua produzione, l’impiego del principio attivo di derivazione animale non fosse stato sostituito con altro di sintesi: ciò a seguito degli interventi diretti a contrastare la diffusione della encefalopatia spongiforme bovina ed a tutelare la salute pubblica.
Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga l’atto ritenuto più idoneo, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie sottoposta al suo esame.
2) Atto di penale
Tizio, addetto alla vigilanza presso il comune Alfa, veniva avvistato dai CC in servizio, alla guida dell’auto del Comune, con a bordo due minori di età il giorno 22 settembre 2001, alle ore 18,30 circa.
I CC, che conoscevano Tizio, non fermavano l’autovettura di servizio, ma segnalavano il fatto alla locale Procura della Repubblica.
Tizio veniva, quindi, rinviato a giudizio e, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, nel corso della quale venivano escussi soltanto i verbalizzanti che avevano proceduto all’accertamento, veniva condannato per il reato di peculato d’uso.
Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto ritenuto più opportuno evidenziando la problematica sottesa alla fattispecie in esame.
3) Atto di amministrativo
A Tizio, agente della Polizia di Stato, viene contestato, da parte dell’amministrazione di appartenenza, di far parte di un sodalizio criminoso, composto da soggetti con precedenti penali specifici, al cui interno avrebbe svolto il compito di movimentare autovetture rubate approfittando della sua qualità di agente da esibire in caso di controlli da parte delle forze dell’ordine.
Viene ipotizzata la violazione disciplinare di cui all’art. 7 n. 1 del D.P.R. 25-10- 1981 n. 737, passibile della sanzione della destituzione.
Nel corso del giudizio disciplinare, a seguito di un supplemento istruttorio, emergevano fatti specifici in parte diversi da quelli posti a base dell’originario atto i contestazione degli addebiti, quali la compravendita di autovetture da persone pregiudicate, l’accesso ad un distributore di benzina gestito da un pluripregiudicato per reati in materia di armi, droga e pubblica sicurezza, con cui l’agente si intratteneva in conversazione, e la titolarità negli anni precedenti all’inchiesta di un alto numero di targhe, autovetture e motocicli.
Nel frattempo il procedimento penale aperto nei confronti di Tizio si chiudeva con decreto di archiviazione per non aver commesso il fatto, del G.I.P. su conforme richiesta del P.M.
Successivamente, l’organo di disciplina dell’amministrazione di appartenenza, senza procedere alla modificazione dell’originaria contestazione, proponeva al Capo della Polizia la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi, in forza del combinato disposto degli artt. 6 n. 1 e 4 n.3 del citato D.P.R., nella parte in cui puniscono l’abituale mantenimento, al di fuori delle esigenze di servizio, di relazioni con persone che notoriamente non godono di pubblica considerazione. Seguiva il conforme decreto del Capo della Polizia. Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga l’atto ritenuto più idoneo a salvaguardare le ragioni dell’assistito.