Esecuzione forzata - competenza - per territorio - crediti – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 11180 del 07/05/2008
Poste italiane s.p.a. - Pignoramento dei redditi dei dipendenti - Luogo di esecuzione e foro dell'espropriazione forzata - Giudice competente per territorio - Individuazione in via sostitutiva e non alternativa rispetto a quello della sede della società - Art. 4 d.P.R. n. 180 del 1950, da interpretarsi a seguito della sentenza n. 231 del 1994 - Applicabilità - Conseguenze.
Quando si procede ad esecuzione forzata nelle forme di cui agli artt. 543 e segg. cod. proc. civ. di un credito derivante da rapporto di lavoro intrattenuto con un concessionario di un pubblico servizio (nel caso di specie la società Poste Italiane, derivante dalla trasformazione dell'Ente Poste Italiane), il giudice dell'esecuzione competente per territorio va individuato - in via esclusiva e non alternativa rispetto a quello della sede del concessionario - nel tribunale del luogo ove trovasi l'ufficio della società da cui il debitore dipende, dovendosi applicare la regola desumibile dagli artt. 1, 3 e 4 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, da leggere alla luce della sentenza n. 231 del 1994 della Corte costituzionale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 11180 del 07/05/2008