Computo - Presentazione di memorie in cancelleria fino a cinque giorni prima dell'udienza ex art. 127, comma 2, cod. proc. pen. - Computo del termine – Esclusione del “dies a quo” e del “dies ad quem” – Fattispecie.
In tema di termini processuali, ai fini del computo del termine di cinque giorni prima dell'udienza previsto ex art. 127, comma 2, cod. proc. pen. per la presentazione di memorie in cancelleria, devono essere esclusi sia il "dies a quo" che il "dies ad quem". (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame, in quanto basata su memorie e relativi allegati presentati in cancelleria dal pubblico ministero quattro giorni prima dell'udienza fissata per la trattazione dell'appello cautelare).
Termini processuali