Esecuzione forzata - immobiliare - vendita - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4213 del 23/02/2007
Pluralità di immobili pignorati siti in diverse circoscrizioni - Competenza territoriale - Determinazione - Criteri - Pignoramento successivo - Individuazione del giudice competente ex art. 561 cod.proc.civ. - Pignoramento successivo intervenuto dopo l'udienza di autorizzazione alla vendita - Conseguenze - Instaurazione di un processo separato - Necessità.
In riferimento all'esecuzione forzata ricadente su una pluralità di beni immobili di uno stesso debitore sito in diverse circoscrizioni giudiziarie, laddove la competenza territoriale appartiene, per il combinato disposto degli artt. 21 e 26 cod.proc.civ., ad ogni tribunale in cui si trova una parte dei beni pignorati, qualora alcuni di questi beni siano stati già pignorati, e al primo segua un successivo pignoramento, la competenza spetta, ex art. 561 cod.proc.civ., al tribunale dove già pende il precedente processo esecutivo; qualora il secondo pignoramento sia iniziato dopo che per i beni pignorati con il precedente pignoramento si è già tenuta la prima udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita, per gli altri beni si procede presso lo stesso tribunale ad un processo separato.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4213 del 23/02/2007