Provvedimenti di sospensione ex artt. 373 o 624 c.p.c. - Conseguenze sul processo esecutivo in corso - Prosecuzione - Impossibilità - Effetti conservativi del pignoramento - Persistenza - Obbligo per il creditore di rinunciare agli atti del processo esecutivo - Esclusione.
I provvedimenti di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (ex art. 373 c.p.c.) ovvero dell'esecuzione (ex art. 624 c.p.c.) impediscono la prosecuzione del processo esecutivo già in corso, ma lasciano inalterati gli effetti conservativi del pignoramento, non obbligando il creditore procedente a rinunciare agli atti del processo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17965 del 22/06/2023 (Rv. 668452 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_373, Cod_Proc_Civ_art_624, Cod_Proc_Civ_art_283, Cod_Proc_Civ_art_351, Cod_Proc_Civ_art_629