Borsa – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20935 del 30/09/2009
Intermediazione finanziaria - Responsabilità degli autori materiali della violazione - Responsabilità delle persone giuridiche - Autonomia dei relativi rapporti - Conseguenze - Giudizio di opposizione - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Litisconsorzio facoltativo - Configurabilità - Intervento adesivo autonomo - Ammissibilità - Riunione delle opposizioni proposte separatamente - Ammissibilità.
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, la responsabilità degli autori materiali della violazione, anche ove abbiano commesso il fatto in concorso tra loro, e quella delle persone giuridiche chiamate a risponderne, sia quali coobbligate solidali, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia in proprio, ai sensi dell'art. 187-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, danno luogo ad una pluralità di rapporti autonomi. Ne consegue che, nel procedimento di opposizione disciplinato dall'art. 187-septies del d.lgs. n. 58 cit., non è configurabile un litisconsorzio necessario, ma un litisconsorzio facoltativo tra i predetti soggetti, essendo ciascuno di essi legittimato a spiegare intervento adesivo autonomo nel giudizio promosso dagli altri, e soccorrendo, al fine di evitare un contrasto di giudicati nel caso in cui vengano proposte separate opposizioni, le ordinarie regole in tema di connessione e riunione di procedimenti.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20935 del 30/09/2009