Produzione della relata di notifica e dell'eventuale avviso di ricevimento - Cass. n. 24415/2020
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi - Decorrenza - Prova - Produzione della relata di notifica e dell'eventuale avviso di ricevimento - Necessità - Mancato deposito - Conseguenze - Limiti - Fattispecie.
La prova dell'avvenuta notificazione della sentenza, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, richiede la produzione della relata di notifica e dell'eventuale avviso di ricevimento (in caso di notifica a mezzo posta), trovando applicazione, in mancanza, il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., a meno che non sia lo stesso destinatario ad ammettere, con un'esplicita dichiarazione o "per facta concludentia", che la suddetta notificazione sia avvenuta nella data indicata dalla controparte.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione della sentenza di primo grado, sul presupposto che l'appellante non avesse contestato che la notificazione del provvedimento gravato fosse avvenuta nella data indicata dall'appellato, limitandosi a sostenerne l'inidoneità a fare decorrere il cd. termine breve, in quanto consegnata al difensore in copia unica, anziché in tante copie quante erano le parti).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24415 del 03/11/2020 (Rv. 659953 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Civ_art_2697