Procedimento di equa riparazione - Mancata comparizione delle parti alla prima udienza - Improcedibilità o inammissibilità del ricorso - Esclusione - Fissazione di una nuova udienza - Necessità - Fondamento.
In tema di procedimento per equa riparazione, la mancata comparizione delle parti alla prima udienza, fissata in sede di opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, non può essere considerata, in assenza di una espressa previsione in tal senso ex art. 737 c.p.c., una tacita rinunzia al ricorso e non consente, quindi, la declaratoria di improcedibilità o di inammissibilità, dovendosi applicare in via analogica l'art. 181 c.p.c. in tema di ordinario processo di cognizione, con la conseguente necessità di fissazione di una nuova udienza ai sensi del primo comma dell'art. 181 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 4004 del 13/02/2024 (Rv. 670312-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_181, Cod_Proc_Civ_art_737