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Processo equo - termine ragionevole - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3970 del 13/02/2024 (Rv. 670308-01)

Equa riparazione - Presunzione legale relativa di insussistenza del danno in caso di irrisorietà della pretesa - Nozione di irrisorietà della pretesa o del valore della causa - Elemento oggettivo e soggettivo - Fattispecie.

In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ai fini della presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2 sexies, lett. g), della l. n. 89 del 2001, l'irrisorietà della pretesa deve essere valutata alla stregua di due elementi: uno obiettivo, correlato al valore del bene che è oggetto della lite e uno soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni della parte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato le condizioni di operatività della suindicata presunzione valutando la pretesa soltanto in rapporto alla situazione economico finanziaria della società richiedente l'indennizzo, stimata alla luce del capitale, del fatturato e del patrimonio netto di essa, senza dare il giusto rilievo all'elemento obiettivo, correlato al valore non bagatellare del bene oggetto della lite).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3970 del 13/02/2024 (Rv. 670308-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697