Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - del giudice istruttore - Provvedimenti del giudice civile - Ordinanza istruttoria - Contraddittorietà con la successiva decisione di merito - Irrilevanza.
La contraddittorietà fra un'ordinanza istruttoria e la successiva sentenza di merito di primo grado non costituisce vizio di attività o di giudizio, ma espressione del principio di cui all'art. 177, comma 1, c.p.c., secondo cui le ordinanze comunque motivate non possono mai pregiudicare la decisione della causa.
Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Ordinanza n. 25183 del 17/09/2021 (Rv. 662222 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_177
Corte
Cassazione
25183
2021