Commercio - interno - indirizzo degli scambi - speciale disciplina settoriale - prodotti alimentari - Etichettatura - Art. 16 del d.lgs. n. 109 del 1992, come modificato dal d.lgs. n. 181 del 2003 - Prodotti preconfezionati per la vendita immediata - Obbligo di indicazione della data di scadenza - Insussistenza.
In tema di commercio di prodotti alimentari, l'obbligo di etichettatura con l'indicazione della data di scadenza non si estende - ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 109 del 1992, come modificato dal d.lgs. n. 181 del 2003, "ratione temporis" applicabile alla vicenda - ai cc.dd. prodotti preincartati, ovvero ai prodotti preconfezionati per la vendita immediata al consumatore. (Fattispecie relativa a fettine di pollo preconfezionate in vaschette sigillate destinate al prelevamento diretto da parte del consumatore, senza mediazione di operatori commerciali).
Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Ordinanza n. 24379 del 09/09/2021 (Rv. 662160 - 01)
Corte
Cassazione
24379
2021