Notificazione di atti di parte a mezzo fax da un difensore all'altro – Cass. n. 35842/2021
Procedimenti speciali - Procedimento civile - notificazione - in genere - Rito societario ex d. lgs. n. 5 del 2003 - Notificazione di atti di parte a mezzo fax da un difensore all'altro - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Conseguente sanabilità per raggiungimento dello scopo - Fondamento.
In materia di rito societario, la trasmissione a mezzo fax da un avvocato ad un altro, senza l'ausilio di un ufficiale giudiziario, dell'istanza di fissazione di udienza, pur non potendo considerarsi notificazione valida ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. c) del d. lgs. n. 5 del 2003, essendo tale notificazione riservata alle comparse e alle memorie "consentite dal giudice", è tuttavia attività notificatoria compiuta da un soggetto qualificato, munito del potere di compiere l'attività stessa, anche se con modalità diverse, di talché tale notifica non può considerarsi giuridicamente inesistente, ma solo nulla, idonea, quindi, ove all'inoltro a mezzo fax faccia seguito la ricezione dell'atto da parte del difensore del destinatario, a raggiungere lo scopo cui l’atto è preordinato e ad essere sanata ai sensi dell'art. 156 comma 3 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 35842 del 22/11/2021 (Rv. 663160 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156