Domanda tardiva di ammissione al passivo fallimentare del credito – Cass. n. 39124/2021
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo – dichiarazioni tardive - Disciplina previgente al d.lgs. n. 5 del 2006 - Decisione del giudice delegato anziché del collegio - Nullità non rilevabile d'ufficio - Conseguenze - Appellabilità - Fondamento.
In base alle norme previgenti al d.lgs. n. 5 del 2006, ove sulla domanda tardiva di ammissione al passivo fallimentare del credito contestato si pronunci il giudice delegato con decreto, anziché il collegio con sentenza, il vizio che affligge la decisione non attiene alla costituzione del giudice, ma determina una nullità non rilevabile d'ufficio, che si converte in motivo di gravame, ai sensi dell'art. 50 quater c.p.c., e deve essere fatta valere mediante appello, in ossequio al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, poiché il menzionato decreto assume il contenuto e produce gli effetti propri della sentenza prevista dalla disciplina all'epoca in vigore.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 39124 del 09/12/2021 (Rv. 663423 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_050 quater, Cod_Proc_Civ_art_050 bis