Il COA di Torino formula quesito in merito alla sussistenza dell’obbligo di frequenza dei corsi di formazione obbligatori ex art. 43 legge n. 247/12 per i tirocinanti che abbiano anticipato il semestre in costanza di studi universitari.
Né l’articolo 43 della legge n. 247/12 né il d.m. n. 17/2018 prevedono l’esonero dei praticanti che abbiano anticipato un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari dalla frequenza dei corsi di formazione. Un tanto è confermato dall’articolo 5, comma 2, della Convenzione quadro stipulata dal CNF e dalla Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche in data 23 gennaio 2023, a mente del quale: “Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi della presente convenzione quadro il praticante non è esentato dall’obbligo di frequenza dei corsi di cui all’articolo 43 della legge”.
Consiglio nazionale forense, parere 24 marzo 2023, n. 7