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Illecito deontologico per fatti contestati in sede penale – Cass. n. 14957/2023

Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - azione disciplinare - prescrizione - Illecito deontologico per fatti contestati in sede penale - Prescrizione - Decorrenza - Autonoma determinazione nel giudizio disciplinare - Necessità - Conseguenze.

 

In tema di illecito deontologico dell'avvocato per fatti contestati anche in sede penale, il procedimento disciplinare deve fondarsi su autonome valutazioni rispetto al processo penale (ex art. 54 della l. n. 247 del 2012), anche con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione dell'azione, con conseguente necessità, per l'organo disciplinare, di accertare la data di commissione del fatto, la quale, in caso di illecito permanente, si identifica con quella di cessazione della permanenza.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 14957 del 29/05/2023 (Rv. 667990 - 01)

 

Corte

Cassazione

14957

2023