Domanda riconvenzionale, di compensazione o accertamento pregiudiziale – Cass. n. 10864/2023
Avvocato e procuratore - onorari - procedimento di liquidazione - sommario - Difese attinenti all'"an debeatur" - Conseguenze sul rito applicabile - Domanda riconvenzionale, di compensazione o accertamento pregiudiziale - Trattazione - Rito sommario "speciale" o rito ordinario - Limiti - Rilevanza della competenza del giudice adito.
La controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'"an debeatur". Soltanto qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 d.lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande. Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34, 35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell'art. 14.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 10864 del 24/04/2023 (Rv. 667688 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_702_2, Cod_Proc_Civ_art_702_4, Cod_Proc_Civ_art_040, Cod_Proc_Civ_art_034, Cod_Proc_Civ_art_035, Cod_Proc_Civ_art_036