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Appello svolto nelle forme del rito con cui si è concluso il primo grado – Cass. n. 10864/2023

Avvocato e procuratore - onorari - procedimento di liquidazione - sommario - Appello svolto nelle forme del rito con cui si è concluso il primo grado - Valutazione dell'ammissibilità secondo le forme del rito fino ad allora seguito - Necessità - Conseguenze.

 

Il riscontro, in sede di appello, dell'erronea trattazione della causa fin dal momento della sua introduzione con il rito ordinario, anziché con il rito ex artt. 28 della l. n. 794 del 1942 e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, impone al giudice d'appello unicamente di valutare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introduttiva, secondo le norme del rito seguito, ormai consolidatosi, avendo dunque riguardo alla data di notifica della citazione, senza spiegare effetti invalidanti sull'attività processuale in precedenza compiuta, né comportare la nullità della sentenza di primo grado o, comunque, la rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 10864 del 24/04/2023 (Rv. 667688 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_702_4, Cod_Proc_Civ_art_354

 

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Cassazione

10864

2023