Acquisizione di documenti – Cass. n. 12348/2023
Prova civile - consulenza tecnica - esame contabile - procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - prova - poteri del giudice - Esame contabile ex art. 198 c.p.c. - Acquisizione di documenti - Ammissibilità - Criteri - Allegazione delle parti - Irrilevanza - Fattispecie.
In materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato - tenuto anche conto della peculiarità del rito del lavoro, caratterizzato da pregnanti poteri istruttori d'ufficio, che si riflettono sull'ampiezza delle prerogative del c.t.u. incaricato di coadiuvare il giudice - la sentenza impugnata che, nel motivare il rigetto delle censure di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, definita di tipo percipiente, aveva rilevato come il consulente fosse stato autorizzato dal giudice ad acquisire documenti ed effettuare accertamenti presso soggetti privati e pubblici, svolgendo tali compiti nei limiti dei fatti allegati dalle parti a fondamento delle domande e delle eccezioni).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 12348 del 09/05/2023 (Rv. 667648 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_198, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_062, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_194, Cod_Proc_Civ_art_421 Cod_Civ_art_230_2