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Trasformazione della cosa venduta – Cass. n. 11654/2023

Vendita - obbligazioni del venditore - garanzia per i vizi della cosa venduta (nozione, distinzioni) - effetti della garanzia - Trasformazione della cosa venduta - Preclusione all'azione di risoluzione - Esclusione - Condizioni dell'azione - Configurabilità - Sussistenza di una volontà univoca di accettare la cosa - Rilevanza.

 

La trasformazione da parte del compratore della cosa acquistata, con conseguente obiettiva impossibilità di restituirla, non è di per sé sufficiente a precludergli l'azione di risoluzione contrattuale per vizi ai sensi dell'art. 1492, comma 3, c.c., nel caso in cui quel comportamento non evidenzi univocamente che la parte, cosciente dei vizi, abbia inteso accettare la cosa, così rinunciando alla maggiore tutela dell'azione risolutoria rispetto a quella di riduzione del prezzo.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 11654 del 04/05/2023 (Rv. 667766 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1492, Cod_Civ_art_1494, Cod_Civ_art_1495

 

Corte

Cassazione

11654

2023