Condominio - Decreto ingiuntivo - corte di cassazione, sez. 6, ordinanza n. 27234 del 16 novembre 2017 commento
Decreto ingiuntivo – Pagamento integrale dopo il deposito del ricorso – Notifica del decreto – opposizione – spese di lite – condanna del condominio - corte di cassazione, sez. 6, ordinanza n. 27234 del 16 novembre 2017 a cura di Adriana Nicoletti – Avvocato del Foro di Roma – Commento
Un condominio, ottenuto dal Giudice di pace decreto ingiuntivo nei confronti di un condomino, notificava il provvedimento monitorio malgrado lo stesso condomino, dopo il deposito del ricorso, avesse provveduto ai pagamenti. L’opposizione dell’intimato veniva accolta e confermata dal Tribunale che condannava il condominio alle spese di lite.
Avverso la decisione di secondo grado il condominio ricorreva in Cassazione lamentando violazione di norme di legge tra le quali gli artt. 91 e 113 c.p.c.. La Corte rigettava il ricorso per infondatezza.
La decisione del Giudice di appello, infatti, si era conformata all’orientamento consolidato della Corte, secondo cui “nel procedimento di ingiunzione, la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l’onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all’esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento; ne consegue che quando, come nel caso in esame, il debitore abbia provveduto all’integrale pagamento della sorte capitale anteriormente all’emissione del provvedimento monitorio, le spese processuali relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell’ingiungente, in quanto la fondatezza del decreto, ai fini del giudizio di soccombenza inerente alle spese di lite, va comunque verificata non al momento del deposito del ricorso, ma a quello della notificazione del decreto” (cfr. Cass. nn. 8428/2014; 9033/2010; 17469/2007 ed altre).
Saranno, invece, imputabili al debitore le spese processuali liquidate per un decreto ingiuntivo non notificato in quanto “causalmente ricollegabili alla mora debendi dell’intimato e vanno da questo corrisposte a titolo di maggior danno ex art. 1224, co.2, c.c.” (Cass. n. 164/1996).