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Condominio - Mancato pagamento delle quote assicurative dello stabile.

Assenza di fondi nel conto corrente dell’ente. Solleciti scritti ai morosi. Responsabilità dell’amministratore. Esclusione (Cass. sez. VI, 20 ottobre 2017 n. 24920).

Il fatto

Mentre il Tribunale adito accoglieva la domanda proposta dal Condominio nei confronti del suo ex amministratore, ritenendolo responsabile dei danni derivanti da mancanza di copertura assicurativa subiti al momento dell’incendio del tetto dello stabile (causata da tardivo pagamento della polizza assicurativa), la Corte d’Appello accoglieva l’impugnazione proposta dall’ex amministratore avverso tale decisione, dichiarandolo esente da responsabilità contrattuale perché l’accertata mancanza di fondi nella casse del Condominio era stata determinata proprio dalla morosità dei condomini, mentre, comunque, i solleciti inviati a costoro  erano sufficienti a tutelarlo, ai fini della prova di un corretto adempimento dell’obbligo di mandato, non essendo il legale rappresentante dell’ente tenuto ad anticipare le somme occorrenti per il pagamento della polizza assicurativa e non essendo obbligatorio il ricorso alla procedura monitoria per esigere i pagamenti delle quote.

Contro tale decisione ricorreva per cassazione il Condominio sostenendo che la corte d’Appello non aveva motivato adeguatamente sulla prova di esonero di responsabilità dell’amministratore.

La Corte, premessa la tardività e l’inammissibilità dei motivi dedotti e considerato che la decisione impugnata riguardava la valutazione in fatto della condotta del legale rappresentante del Condominio, respingeva il ricorso, rilevando che l’amministratore aveva la facoltà, ma non l’obbligo per esso di agire giudizialmente verso i morosi (art. 63 disp. att. prima della riforma del 2012), mentre, in concreto, i solleciti inviati ai morosi per iscritto dimostravano che questi aveva agito con la diligenza del buon padre di famiglia, talchè nulla poteva essergli imputato al riguardo.

OSSERVAZIONI

La sentenza esaminata, alla luce dalla normativa esistente al momento dei fatti di causa, è senz’altro condivisibile, ma pone notevoli dubbi, alla luce della riforma di cui alla legge n. 220/2012, ove all’art. 1129, IX comma c.c., si stabilisce che, salvo che non vi sia stata un’espressa dispensa al riguardo dell’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa (ovvero con ricorso per decreto ingiuntivo) delle somme dovute dagli obbligati “entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’art. 63, I comma disp. att. c.c.”.

Ciò comporta che oggi, in caso analogo a quello esaminato, l’amministratore, dovrà inserire le quote assicurative da versare nel bilancio preventivo e che, trascorso un tempo minimo ragionevole dall’invio dei solleciti, con previsione di azione legale nei riguardi dei morosi e previsione di possibili danni per l’ente amministrato (come avvenuto nell’ipotesi di cui sopra, dovrà, in tempi brevissimi, incaricare un legale di procedere per via giudiziaria, ovviamente senza anticipare alcuna somma, ai fini di poter essere, con tale condotta, esonerato da ogni responsabilità.