Condominio – amministratore giudiziario
Condominio – amministratore giudiziario - corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 25336 del 11 ottobre 2018 - Amministratore giudiziario – nomina – reclamo – inammissibilità - corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 25336 del 11 ottobre 2018 a cura di Adriana Nicoletti – Avvocato del Foro di Roma – Commento
La Corte Suprema ha confermato il precedente e costante orientamento (tra tutte Cass. Sez. Un., n. 20957/2004) con il quale è stata statuita l’inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., contro il decreto con il quale la Corte di appello ha provveduto sul reclamo nei confronti del decreto del Tribunale in tema di nomina (o revoca) dell’amministratore di condominio ai sensi dell’art. 1129 c.c..
Nella specie, infatti, si tratta di provvedimento di volontaria giurisdizione, privo di carattere decisorio e tale da non precludere la richiesta di tutela giurisdizionale piena, in un ordinario giudizio contenzioso, del diritto sul quale il provvedimento incide.
Ribadita anche l’ammissibilità del ricorso per quanto concerne la statuizione relativa alla condanna delle spese del procedimento, nonché la posizione secondo la quale il provvedimento camerale relativo all’istanza di nomina o revoca dell’amministratore di condominio si risolve, in ogni caso, in un intervento del giudice di carattere amministrativo e tale da non produrre gli effetti del giudicato.