Convegno in videoconferenza di gruppo Mercoledì 16 Ottobre 2024
Mercoledì, 16 Ottobre 2024 h. 13,30 / 16.30 - Diritto Bancario. LE PRINCIPALI NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI DI MERITO E DI LEGITTIMITÀ 2023/2024. - Relatori avv. Roberto di Napoli e avv. Daniele Rossi - Convegno in videoconferenza di gruppo a distanza - Accreditato dal Consiglio Nazionale Forense - due crediti formativi
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2. delibera di accreditamento C.N.F.
CONVEGNO IN VIDEOCONFERENZA DI GRUPPO A DISTANZA
DIRITTO BANCARIO. LE PRINCIPALI NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI DI MERITO E DI LEGITTIMITÀ 2023/2024.
Mercoledì 16 Ottobre 2024 h. 13.30-16.30
INTRODUCE
Avv. Domenico Condello
Già Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma
Direttore Scientifico rivista giuridica online Foro Europeo
RELATORI
Avv. Roberto Di Napoli
Avvocato del Foro di Roma
Autore di pubblicazioni in materia
Avv. Daniele Rossi
Avvocato del Foro di Roma
Esperto in Diritto Bancario
PROGRAMMA
I relatori analizzeranno le ultime sentenze di merito e di legittimità in materia di diritto Bancario 2023/2024.
Fra l’altro la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza del 29 maggio 2024, n. 15130, in seguito a rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Salerno, ha affermato il seguente principio: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti“.
La pronuncia suscita vari interrogativi e lascia aperte alcune questioni facendo trasparire la rilevanza degli accertamenti da compiersi nei giudizi di merito.
In tema di responsabilità della banca, Sez. 1, n. 30505/2023, ha stabilito che in tema di dolo quale causa di annullamento del contratto, sia commissivo che omissivo, gli artifici o i raggiri, la reticenza o il silenzio devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto ed alle qualità e condizioni soggettive dell’altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché l’affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza.
Per Sez. 1, n. 27349/2023, possono essere invocati i principi dell’apparenza del diritto e dell’affidamento incolpevole allorché vi sia, da un lato, la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante e, dall’altro, anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente.
Più in generale, Sez. 1, n. 25712/2023, ha ritenuto che in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso, a norma dell’art. 1227 c.c. - applicabile, per l’espresso richiamo contenuto nell’art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento, usando l’ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore.
Invece, per Sez. 3, n. 20713/2023, la banca che, pur conoscendone le difficoltà economiche, concede finanziamenti al debitore principale confidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest’ultimo dell’aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale. La mancata richiesta di autorizzazione non può tuttavia configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale.
In tema di assegno bancario, Sez. 2, n. 31229/2023, ha affermato che in caso di pagamento con assegno bancario postdatato, l’eventuale incasso prima della scadenza non costituisce un illecito giuridico in quanto gli assegni bancari sono titoli di credito pagabili a vista per cui il patto di postdatazione è nullo ed improduttivo di effetti giuridici. Invece, Sez. 2, n. 23819/2023, ha stabilito che la presentazione all’incasso di un assegno bancario di importo pari o superiore a 1.000,00 euro, privo della clausola di non trasferibilità, è sanzionato dall’art. 49, comma 5, del d.lgs. n. 231 del 2007 e non già dal comma 1 del medesimo articolo, che si applica ai soli titoli al portatore, tra i quali non sono ricompresi gli assegni bancari.
In tema di cambiale, invece, Sez. 1, n. 00469/2023, ha affermato che la responsabilità sussidiaria del falsus procurator ex art. 11 legge cambiaria presuppone il venir meno della responsabilità del preteso rappresentato, il quale deve a tal fine avere necessariamente disconosciuto il carattere impegnativo della sottoscrizione effettuata in suo nome, formulando un’eccezione di parte tesa a far rilevare il difetto di rappresentanza del sottoscrittore, dovendo escludersi che tale circostanza sia suscettibile di rilievo officioso da parte del giudice.
Quanto all’onere della prova in materia di imputazione del pagamento eseguito mediante titoli di credito, Sez. 2, n. 27247/2023, ha rilevato che in tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l’onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso.
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