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193 Sigilli - Dlgs 14/2019 -Art. 84 (Dei sigilli). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 193 Sigilli - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 84 (Dei sigilli). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 193 Sigilli

1. Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, il curatore procede all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario.

2. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica.

3. Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l'immediato completamento delle operazioni, il giudice delegato può autorizzare il curatore ad avvalersi di uno o più coadiutori.

4. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 del codice di procedura civile.


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