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art. 49 - Doveri del difensore

Art. 49 - Doveri del difensore - codice deontologico forense

Art. 49 - Doveri del difensore

1. L'avvocato nominato difensore d'ufficio deve comunicare alla parte assistita che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia e informarla che anche il difensore d'ufficio ha diritto ad essere retribuito.

2. L'avvocato non deve assumere la difesa di più indagati o imputati che abbiano reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di altro indagato o imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso o collegato.

3. L'avvocato indagato o imputato in un procedimento penale non può assumere o mantenere la difesa di altra parte nell'ambito dello stesso procedimento.

4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei divieti di cui al commi 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno. 



PRECEDENTE FORMULAZIONE

art.11.Dovere di difesa

L'avvocato deve prestare la propria attività difensiva anche quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti.

* I. - L'avvocato che venga nominato difensore d'ufficio deve, quando ciò sia possibile, comunicare all'assistito che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere un compenso, che anche il difensore d'ufficio deve essere retribuito a norma di legge.

* II. - Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare attività di gratuito patrocinio o la richiesta all'assistito di un compenso per la prestazione di tale attivita'. 

la giurisprudenza |green

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