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art. 3.Volontarietà dell'azione

art. 3.Volontarietà dell'azione - codice deontologico 1997

Codice deontologico forense 1997

 art. 3.Volontarietà dell'azione. [Comportamento complessivo dell'incolpato - Addebiti vari stesso procedimento]

 La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva.

Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato.

Quando siano mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica.

  

Sentenze Decisioni

consapevolezza dell’illegittimità dell’azione
Per l’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico o specifico, ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto. Pubblicato in Giurisprudenza CNF

 

Per la responsabilità disciplinare, la consapevolezza della illegittimità della propria condotta non è necessaria, essendo infatti sufficiente la volontarietà dell’azione che ha portato al comportamento deontologicamente scorretto, mentre l’intensità del dolo rileva solo per la misura della sanzione. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 settembre 2013, n. 148 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

 

Per la responsabilità disciplinare, la consapevolezza della illegittimità della propria condotta non è necessaria, essendo infatti sufficiente la volontarietà dell’azione che ha portato al comportamento deontologicamente scorretto, mentre l’intensità del dolo rileva solo per la misura della sanzione. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 luglio 2013, n. 124 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

 

La natura dell’illecito disciplinare prescinde dall’elemento soggettivo e, a fondare la responsabilità deontologica, è sufficiente l’elemento psicologico della suitas della condotta, inteso come volontà consapevole dell’atto da compiere. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 marzo 2013, n. 39 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

 

Ai fini della imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è stato compiuto. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 febbraio 2013, n. 11 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

 

va assolto per carenza dell'elemento psicologico il professionista che, in qualità di difensore d'ufficio, svolga in buona fede attività professionale nella incolpevole mancata consapevolezza della presenza di un difensore di fiducia, richiedendo poi alla cliente il pagamento del relativo compenso professionale. (accoglie il ricorso avverso decisione c.d.o. di lucca, 11 ottobre 2006). (consiglio nazionale forense, decisione del 20-12-2008, n. 174 pres. f.f. perfetti - rel. cardone - p.m. martone (non conf.)

Qualora il Consiglio territoriale infligga distinte sanzioni per ciascuno degli addebiti, ove in sede di appello risulti confermata la responsabilità dell’incolpato, è facoltà del Consiglio Nazionale correggere la motivazione e procedere alla valutazione complessiva delle condotte contestate ai fini della irrogazione dell’unica sanzione ritenuta congrua (Nel caso di specie, il Consiglio territoriale infliggeva all’incolpato due distinte sanzioni, all’esito di altrettanti procedimenti disciplinari, riuniti solo in sede di appello).Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 aprile 2013, n. 52 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

 

In ossequio al principio enunciato dall’art. 3 del codice deontologico forense, nei procedimenti disciplinari ciò che forma oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato, sia al fine di valutare la condotta in generale sia al fine di infliggere la sanzione più adeguata, che dovrà essere unica nell’ambito di uno stesso procedimento, ancorché molteplici siano state le condotte lesive poste in essere; tale sanzione, invero, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, ma la valutazione della condotta complessiva dell’incolpato .Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 febbraio 2013, n. 12 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

Ai fini della determinazione della sanzione da comminare in concreto, può aversi riguardo al tempo trascorso dai fatti nonché al comportamento tenuto successivamente dall’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 maggio 2013, n. 76 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

 

colpa - dolo - fonte di responsabilità disciplinare
Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo e` sufficiente l’elemento della suita` della condotta, inteso come volonta` consapevole dell’atto che si compie. Il dolo, invece, denotando una piu` intensa volonta` di trasgressione del comando deontologico, rileva nella determinazione della misura della sanzione. Invero, anche la negligenza del comportamento e` motivo di responsabilita`, proprio perche´ essa dimostra che non si sono adottati tutti gli accorgimenti necessari e, in ogni caso, quelli richiesti nel caso concreto. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 settembre 2013, n. 167 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

 

riunione e separazione dei procedimenti disciplinari
La riunione di procedimenti disciplinari a carico di uno stesso incolpato, ai fini di una valutazione complessiva del suo comportamento, non è di per sè esclusa dalla risalenza dell’una condotta (nella specie, anno 2002) rispetto all’altra (nella specie, anno 2007), ove i procedimenti stessi siano maturi per la decisione nel medesimo periodo.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 aprile 2013, n. 52 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

 

determinazione della sanzione

In tema di procedimento disciplinare, la sanzione è determinata sulla base dei fatti complessivamente valutati, e non già per effetto di un computo meramente matematico ovvero in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati, per i quali la pena per il reato più grave andrebbe aumentata per effetto della continuazione formale ritenuta, cosicché si debba determinare quantitativamente l'aumento operato sulla pena base per ogni violazione. va pertanto escluso l'obbligo del c.d.o. di collegare le violazioni deontologiche a singole pene, dovendosi invece determinare la sanzione e la sua misura nel complesso idonea in base alla valutazione complessiva dei fatti, dei comportamenti, delle qualità e soprattutto del disvalore che gli stessi comportamenti determinano nella classe forense. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di genova, 27 settembre 2007) (consiglio nazionale forense, decisione del 29-12-2008, n. 214 pres. f.f. perfetti - rel. morlino - p.m. fedeli (conf.)

 

Al fine di integrare l'illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l'elemento della suità della condotta, inteso come volontà consapevole dell'atto che si compie. il dolo, invece, denotando una più intensa volontà di trasgressione del comando deontologico, rileva nella determinazione della misura della sanzione, ma non per questo la trasgressione può passare inosservata se si postula l'esistenza della colpa. invero, anche la negligenza del comportamento è motivo di responsabilità, proprio perché essa dimostra che non si sono adottati tutti gli accorgimenti necessari e, in ogni caso, quelli richiesti nel caso concreto (nella specie, il cnf ha ritenuto che il ricorrente, nel ricevere il mandato dal cliente, non avesse verificato la preesistente nomina di un collega per mera disattenzione e colposa negligenza, così rimodulando nella più mite censura la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi due irrogata dal cdo). (accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. di torino, 25 maggio 2006). (consiglio nazionale forense, decisione del 22-04-2008, n. 14 pres. alpa - rel. perfetti - p.m. ciampoli (non conf.)