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art. 5.Doveri di probità, dignità e decoro

art. 5.Doveri di probità, dignità e decoro - codice deontologico 1997

Codice deontologico forense 1997

art. 5.Doveri di probità, dignità e decoro

L'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.
I.- Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l'avvocato cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.
II.- L'avvocato e' soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l'attivita' forense quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano  l'immagine della classe forense.
III - L'avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento penale non puo' assumere o mantenere la difesa di altra parte nello stesso procedimento.

Sentenze Pareri

emissione di assegno scoperto o senza l’autorizzazione del trattario
Il professionista, che consapevolmente emetta un assegno senza l’autorizzazione del trattario e/o in difetto di provvista, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo dei doveri di probità, dignità e decoro ex art. 5 cdf (che debbono essere rispettati dall’avvocato sempre, nell’esercizio ma anche al di fuori dell’attività professionale), nonché di lealtà e correttezza ex art. 6 cdf (Nel caso di specie, veniva altresì contestata la violazione del principio di colleganza ex art. 22 cdf, in quanto il beneficiario dell’assegno era un avvocato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 marzo 2013, n. 44 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

 

La rilevanza deontologica della vita privata del professionista - La responsabilità disciplinare non è di per sé esclusa dal fatto che la condotta contestata sia stata posta in essere non in qualità di avvocato, ma di privato cittadino, dal momento che l’avvocato deve sempre ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. Il rispetto di questi valori, pertanto, deve necessariamente costituire lo stile di vita dell’avvocato non solo nell’esercizio della professione ma anche in ogni altra sua manifestazione non riservatamente privata. Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 30 settembre 2013, n. 168 - Pubblicato in Giurisprudenza CNF

 

va affermata la responsabilità disciplinare del professionista che ometta di porre in essere l'attività necessaria per consentire il soddisfacimento delle ragioni dei clienti, lasciando così prescrivere il diritto al risarcimento del danno, si sottragga al dovere di informare i clienti sullo stato della pratica per un periodo di oltre quattro anni ad onta dei ripetuti solleciti e fornisca altresì ai propri assistititi false informazioni circa l'andamento di un giudizio mai promosso, omettendo peraltro di restituire, nonostante le ripetute richieste e la revoca del mandato, i documenti relativi alla pratica (nella specie, il cnf, in conseguenza dell'accertata più ridotta entità della gravità del fatto commesso, ha ritenuta più congrua ed equa la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi dodici, in luogo di quella della cancellazione dell'incolpato dall'albo degli avvocati inflitta dal coa). (accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. di bologna, 7 febbraio 2007). (consiglio nazionale forense, decisione del 29-12-2008, n. 210 pres. alpa - rel. del paggio - p.m. ciampoli (non conf.)

 

la condotta conforme alla dignità e decoro della professione forense va riferita a tutti gli aspetti della vita di relazione del professionista, anche al di fuori dell'esercizio dell'attività di legale e sempre che tale condotta leda il comune sentimento dei cittadini, atteso che, conformemente alla consolidata giurisprudenza di questo consiglio nazionale e della corte di cassazione, l'avvocato va considerato un collaboratore della giustizia e la sua condotta, come tale, deve in ogni caso conformarsi a criteri di correttezza, dignità e decoro, anche se il suo comportamento non ha alcuna relazione con la attività professionale. deve pertanto ritenersi disciplinarmente rilevante la condotta dell'avvocato che, avendo rilevanza esterna, incida negativamente sul prestigio, la dignità ed il decoro dell'intera classe forense, e ciò anche se il professionista agisce quale parte in un procedimento civile. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. perugia, 28 aprile 2006). consiglio nazionale forense decisione del 31-12-2007, n. 270 pres. f.f. vermiglio - rel. de giorgi - p.m. fedeli (conf.)

 

viola i fondamentali canoni di lealtà, di dignità e decoro cui deve informarsi la vita dell'avvocato anche al di fuori dell'esercizio della professione, in modo tale da non compromettere la fiducia dei terzi nella dignità della professione, il comportamento del professionista che, recandosi ad eseguire per conto di un cliente un versamento di conto corrente senza avere la provvista, prometta all'impiegato postale di pagare la somma indicata dal bollettino di versamento senza poi più adempiere, così obbligando il medesimo impiegato a sanare personalmente l'ammanco di cassa (nella specie, il cnf ha confermato la sanzione disciplinare della sospensione per mesi sei). (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. catanzaro, 2 dicembre 2004). consiglio nazionale forense decisione del 28-12-2007, n. 249 pres. alpa - rel. fedeli - p.m. lanzara (conf.)

 

non costituisce violazione dell'art. 5, secondo canone, c.d.f., il comportamento del professionista, già difensore di un noto latitante, che, nel contesto di un'intervista rilasciata ad un quotidiano nazionale, non fornendo notizie riservate note per ragioni professionali, proponga congetture non irragionevoli circa la scomparsa del criminale tuttavia smentite solo pochi giorni dopo, mantenendosi così entro i limiti imposti dalla deontologia forense. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. palermo, 18 gennaio 2007). consiglio nazionale forense decisione del 31-12-2007, n. 275 pres. f.f. vermiglio - rel. bianchi - p.m. ciampoli (non conf.)

 

omissis

pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che utilizzi una firma apocrifa su una procura a margine di un atto d'appello, non emetta fattura a fronte di compensi professionali percepiti, trattenga somme di spettanza del cliente e vedendosi non confermato il mandato per l'attivazione del grado successivo del giudizio richieda un compenso professionale maggiore di quello precedentemente indicato e ulteriore rispetto a quello in precedenza percepito. (nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di parma, 19 aprile 2005). consiglio nazionale forense decisione del 16-07-2007, n. 98 pres. f.f. tirale - rel. bonzo - p.m. iannelli 

 

omissis
pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che ponga in essere il reato di detenzione o spaccio di sostanze stupefacenti. 
(nella specie la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi dodici a mesi dieci perché su un capo di incolpazione il professionista non era imputabile disciplinarmente in quanto non iscritto). consiglio nazionale forense decisione del 16-07-2007, n. 100 pres. f.f. cricri' - rel. cardone - p.m. maccarone (parz. diff.)

 

omissis
e' deontologicamente rilevante il comportamento privato del professionista se lo stesso abbia rilevanza esterna e possa incidere negativamente sul prestigio, la dignità e il decoro dell'intera classe forense.
omissis
(rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di firenze, 21 dicembre 2005). consiglio nazionale forense decisione del 08-11-2007, n. 167 pres. f.f. cricri' - rel. perfetti - p.m. iannelli (diff.)

 

integra grave violazione degli artt. 5 e 6 del c.d.f. il comportamento dell'avvocato che, senza esserne legittimato, agisca con piena consapevolezza in luogo del curatore richiedendo per conto di una società fallita a mezzo di atto di precetto il pagamento di quanto alla stessa dovuto in forza di titolo giudiziale, nonostante la conoscenza dell'avvenuto fallimento della medesima assistita, e ciò ad onta della modestia della somma precettata. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di bergamo, 18 settembre 2007) 
(consiglio nazionale forense, decisione del, decisione del 31-12-2008, n. 266 - pres. f.f. perfetti - rel. mascherin - p.m. martone (conf.)

 

1 contrasta con gli artt. 5, 6 e 22 del c.d.f. e lede il dovere di probità, lealtà e correttezza che incombono all'avvocato, la falsificazione da parte di questi della firma di altro avvocato, con l'aggravante di averlo fatto all'insaputa di questo, omettendo altresì, in dichiarazione confessoria rilasciata a quest'ultimo e contenente l'elencazione degli episodi di falsificazione, di indicarli analiticamente in modo completo ed esaustivo.
2 omissis 
(rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di novara, 19 marzo 2007). (consiglio nazionale forense, decisione del 22-04-2008, n. 34 pres. alpa - rel. bulgarelli - p.m. martone (conf.)

 

deve ritenersi disciplinarmente rilevante, poiché idonea a compromettere il prestigio e l'immagine della classe forense con la violazione dei tradizionali principi dell'etica professionale nonché dei doveri di decoro e dignità, la condotta contraria alla legge posta in essere dalla professionista che, con il proprio assistito detenuto, consumi il reato di atti osceni nella sala colloqui della struttura carceraria ove il medesimo sia recluso, trattandosi indubbiamente di luogo esposto al pubblico. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di milano, 7 maggio 2007) consiglio nazionale forense decisione del 04-05-2009, n. 15 pres. alpa - rel. de giorgi - p.m. iannelli (conf.)

 

va confermata la responsabilità disciplinare, e con essa la sanzione della censura comminata dal coa, del professionista che, nell'ambito di un tentativo di conciliazione dinanzi alla direzione provinciale del lavoro ed in presenza di più persone, si rivolga ad alta voce e con tono aggressivo al collega di controparte ed al suo assistito, così arrecando grave pregiudizio al decoro ed alla dignità dell'avvocato. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di torino, 18 maggio 2006) (consiglio nazionale forense, decisione del 31-12-2008, n. 250 pres. alpa - rel. bassu - p.m. iannelli (conf.)

 

1 pone in essere un comportamento in contrasto con la dignità ed il decoro professionale l'avvocato che depositi in nome e per conto del cliente il ricorso per divorzio dopo avere ricevuto verbalmente e per iscritto la revoca del mandato.
2 omissis
(rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di torino, 17 novembre 2005). (consiglio nazionale forense, decisione del 25-09-2008, n. 90 pres. alpa - rel. vermiglio - p.m. iannelli (conf.)

 

1 omissis
2 pone in essere un comportamento contrario ai doveri di decoro, di probità e dignità, che l'avvocato è sempre tenuto ad assolvere in considerazione della rilevanza sociale del ruolo del quale è investito con l'appartenenza all'ordine, il professionista che recandosi presso una carrozzeria offra la propria assistenza legale al proprietario di un auto sinistrata, ottenendo da quest'ultimo una firma di delega su foglio in bianco e documenti successivamente non restituiti dietro richiesta dell'interessato.
3 omissis
(rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. torino, 16 giugno 2005). consiglio nazionale forense decisione del 22-12-2007, n. 237 pres. f.f cricri' - rel. mariani marini - p.m. iannelli (conf.)

 

l'appropriazione di somme appartenenti al cliente costituisce violazione dei primari doveri di probità, dignità e decoro contemplati nell'art. 5 del codice deontologico forense, compromettendo gravemente l'immagine che la classe forense deve mantenere al fine di assicurare la sua funzione sociale con responsabilità nei confronti della collettività (nella specie il cnf, pur in difetto di espressa impugnazione sul punto, ha ritenuto adeguata la sanzione della radiazione, considerata la gravità dei fatti così come accertati dal giudice penale con sentenza irrevocabile di condanna). (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. treviso, 3 luglio 2000). 
consiglio nazionale forense decisione del 28-12-2007, n. 266 pres. alpa - rel. bianchi - p.m. iannelli (conf.)

 

posto che l'avvocato è tenuto a provvedere regolarmente all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, pone in essere un comportamento contrario ai doveri professionali di lealtà, correttezza, dignità, probità, decoro e diligenza il professionista che, obbligato al versamento mensile della somma a lui imposta dal tribunale in sede di separazione coniugi a titolo di mantenimento verso il figlio minore (obbligo, oltre che giuridico, principalmente morale), si renda inadempiente, così peraltro arrecando certamente disdoro alla intera classe forense quando, come nel caso di specie, subisca per più volte pignoramenti anche presso terzi, tentando con qualsiasi mezzo di eludere tale suo obbligo morale, civile e giuridico. (accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. ancona, 24 giugno 2005). consiglio nazionale forense decisione del 28-12-2007, n. 245 pres. f.f. cricri' - rel. cardone - p.m. iannelli (conf.)

 

e' disciplinarmente rilevante il comportamento privato del professionista se lo stesso abbia risonanza esterna e possa incidere negativamente sul prestigio la dignità e decoro dell'intera classe forense.
pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che non adempia alle obbligazioni assunte, non pagando il fornitore informatico e che tenti di effettuare pressioni su un magistrato in ordine ad una causa precedente presso il suo ufficio, chiedendo insistentemente un colloquio riservato con lo stesso e rifiutando poi di farlo alla presenza del cancelliere invitato dal magistrato stesso ad assistere a garanzia della legalità dell'incontro. (nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di firenze, 29 giugno 2005). consiglio nazionale forense decisione del 04-04-2007, n. 36 pres. f.f. cricri' - rel. morgese - p.m. iannelli (conf.)

 

1 omissis
2 pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che si sia reso responsabile dei reati di violenza sessuale e lesioni personali avvenute nel proprio studio legale ai danni di una cittadina extracomunitaria in cerca di lavoro, che era stata attirata nello studio a mezzo di una inserzione su un settimanale pubblicitario con una offerta di lavoro. 
(nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per anni uno). (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di firenze, 21 gennaio 2005). consiglio nazionale forense decisione del 08-10-2007, n. 137 pres. f.f. cricri' - rel. morgese - p.m. martone (parz. diff.)

 

viola i doveri di probità e correttezza l'avvocato che, in qualità di difensore di fiducia, si intrattenga nella abitazione del proprio assistito che vi si trovi agli arresti domiciliari al fine di ottenere un colloquio informale e non documentato con una persona informata sui fatti del procedimento, a nulla rilevando che i divieti delle prescrizioni applicate agli arresti domiciliari siano rivolti all'indagato e non al suo difensore, essendo evidente come in nessun caso l'avvocato può assecondare la violazione di norme di legge. (accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. di vicenza, 19 dicembre 2005). (consiglio nazionale forense, decisione del 17-12-2008, n. 158 pres. alpa - rel. mascherin - p.m. martone (non conf.)

 

omissis
4 pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che svolga attività professionale in periodo di esecuzione della sanzione della sospensione. 
(nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di sassari, 18 maggio 2006). consiglio nazionale forense decisione del 04-07-2007, n. 81 pres. alpa - rel. petiziol - p.m. ciampoli (conf.)

 

pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità, l'avvocato che emetta un assegno risultato successivamente insoluto. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di bologna, 17 dicembre 2003). consiglio nazionale forense decisione del 21-09-2007, n. 126 pres. alpa - rel. equizi - p.m. iannelli (conf.)