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art. 6.Doveri di lealtà e correttezza.

art. 6.Doveri di lealtà e correttezza. - codice deontologico 1997

Codice deontologico forense 1997

art. 6.Doveri di lealtà e correttezza.

L'avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza.

I.- L'avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.  

sentenze - decisioni

 

minaccia di azioni (sproporzionate e vessatorie) alla controparte
Gli artt. 6 e 48 cdf sono volti a contemperare le esigenze di difesa del proprio assistito con il rispetto della determinazione della controparte, consentendo al difensore di rivolgere alle controparti una intimazione ad adempiere anche sotto comminatoria di azioni e/o iniziative giudiziarie. Diritto/dovere che non puo` essere illimitato, e oltre che rispettare i principi di una corretta educazione trova il suo limite nel principio di proporzionalita`, secondo cui la reazione ad un comportamento illecito deve essere, quanto ai mezzi e alle conseguenze, proporzionata all’offesa. Non devono pertanto essere minacciate azioni o iniziative sproporzionate, che non siano funzionali all’azione in cui adempimento viene richiesto, o che rappresentino per la controparte un rilevante pregiudizio anche di ordine extragiudiziario. Nel principio di proporzionalita`, quindi, e` contenuto anche il principio di non vessazione, poiché la sproporzione puo` essere individuata anche nella sottoposizione ad imposizioni materiali o morali che nessun collegamento funzionale abbiano con il soddisfacimento del diritto vantato (Nel caso di specie, nella lettera indirizzata alla controparte, l’avvocato specificava che il pignoramento potra` avvenire “in momenti imbarazzanti”, quello del conto corrente “si estendera` ai familiari cointestatari”, “le impediro` di utilizzare l’autovettura” e “chiedero` la vendita della sua casa, coinvolgendo tutti i comproprietari”). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 ottobre 2013, n. 171 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

 

accordo con la controparte assistita da collega
E’ obbligo deontologico, che discende dai principi generali di correttezza e lealtà verso i colleghi, non prendere accordi con la controparte né comunque partecipare ad accordi intervenuti con la stessa, quando sia assistita da un avvocato, senza che quest’ultimo sia avvertito. Tale obbligo sussiste anche nell’ipotesi in cui la controparte si impegni ad avvertire il proprio difensore o, addirittura, affermi di averlo già avvertito (Nel caso di specie, in considerazione della mancanza di precedenti disciplinari a carico dell’incolpato, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 8 giugno 2013, n. 93 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

 

Non corretta trascrizione della data di udienza in agenda – Illecito deontologico – Assenza di danno alla parte assistita
La mancata corretta trascrizione della data dell’udienza in agenda denota sicuramente un comportamento negligente dell’avvocato nello svolgimento della sua attività e del mandato professionale, che non lo può mandare esente da responsabilità disciplinare per il solo fatto che tale colpevole dimenticanza non abbia prodotto danni alla parte assistita ovvero non abbia avuto rilievo specifico nello svolgimento del processo (nella fattispecie rinviato su istanza di altro difensore). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 12 novembre 2007). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 luglio 2011, n. 123 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

illecita consegna di denaro al detenuto per il tramite dell’agente di Polizia Penitenziaria
Vìola i doveri di probità, dignità, decoro nonché quelli di lealtà, correttezza, fedeltà e diligenza non solo nei confronti della parte assistita ma anche verso l’ordinamento, la società ed i terzi in genere, l’avvocato che, per il tramite di un agente di Polizia Penitenziaria, faccia pervenire ad un detenuto somme di denaro finalizzate all’acquisto di stupefacente, schede telefoniche, apparati cellulari, pen-drive per connessione ad internet, strumenti atti ad offendere (Nel caso di specie, l’avvocato impugnava la sanzione disciplinare della sospensione dall’attività professionale per mesi sei, di cui chiedeva quantomeno la riduzione perché ritenuta eccessiva. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato in toto il ricorso). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 giugno 2013, n. 88 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

 

dovere di lealtà e correttezza si riferisce all’intera attività professionale
L’art. 6 c.d.f. (dovere di lealtà e correttezza) non è limitato alla sola attività di assistenza o difesa in giudizio ma si riferisce all’intera attività professionale, in tutte le sue manifestazioni, impegnando l’avvocato ad assolvere la propria alta funzione nel rispetto delle regole di diritto e di comportamento. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 marzo 2013, n. 38

 

indicazione, in precetto, di voci non dovute e manifestamente abnormi
L’indicazione di voci non dovute e manifestamente abnormi in un atto di precetto relativo al pagamento di propri compensi professionali, costituisce comportamento lesivo della dignità e del decoro della classe forense, concretando violazione dei doveri di lealtà, diligenza e competenza, sanciti agli artt. 6, 8 e 12 del Codice Deontologico. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 febbraio 2013, n. 21 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

 

illecita consegna di denaro al detenuto per il tramite dell’agente di Polizia Penitenziaria
Vìola i doveri di probità, dignità, decoro nonché quelli di lealtà, correttezza, fedeltà e diligenza non solo nei confronti della parte assistita ma anche verso l’ordinamento, la società ed i terzi in genere, l’avvocato che, per il tramite di un agente di Polizia Penitenziaria, faccia pervenire ad un detenuto somme di denaro finalizzate all’acquisto di stupefacente, schede telefoniche, apparati cellulari, pen-drive per connessione ad internet, strumenti atti ad offendere (Nel caso di specie, l’avvocato impugnava la sanzione disciplinare della sospensione dall’attività professionale per mesi sei, di cui chiedeva quantomeno la riduzione perché ritenuta eccessiva. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato in toto il ricorso). Consiglio Nazionale orense, sentenza del 6 giugno 2013, n. 88 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

 

rilevanza deontologica della vita privata del professionista

La responsabilita` disciplinare non è di per sé esclusa dal fatto che la condotta contestata sia stata posta in essere non in qualita` di avvocato, ma di privato cittadino, dal momento che l’avvocato deve sempre ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probita`, dignita` e decoro. Il rispetto di questi valori, pertanto, deve necessariamente costituire lo stile di vita dell’avvocato non solo nell’esercizio della professione ma anche in ogni altra sua manifestazione non riservatamente privata.Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 settembre 2013, n. 168 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

accusa non comprovata ed eccedente il diritto-dovere di difesa

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che, in assenza di qualsivoglia prova, attribuisca al testimone comportamenti gravi, attraverso espressioni gratuitamente offensive eccedenti il diritto-dovere di difesa (Nel caso di specie, l’incolpato appellava la sentenza sostenendo che la condanna del suo assistito si fondava sulla dichiarazione di una teste residente già da alcuni anni in Italia ma a suo dire senza tuttavia “aver compreso il senso civico che regna nel nostro paese” e perciò dallo stesso definita “avida profittatrice che giunge ad affermare il falso pur di ottenere un vantaggio economico”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 19 luglio 2013, n. 116 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

principio di corrispondenza tra fatto contestato e addebito disciplinare

Il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sancito in via generale dall’art. 112 cod. proc. civ., trova applicazione anche nei procedimenti in materia disciplinare, sicché vìola il diritto di difesa dell’incolpato il provvedimento disciplinare fondato su un fatto non contestato nel capo di incolpazione (Nel caso di specie, l’avvocato aveva inviato una lettera personale alla dimora del magistrato in vacanza con la famiglia per sollecitarne il rientro in ufficio al fine di revocare il provvedimento, prospettando allo stesso la possibile responsabilita` personale di danno come mezzo di pressione per ottenere l’invocato provvedimento. Il COA di appartenenza, dopo avergli contestato la violazione dell’art. 54 cdf ed in particolare dei “doveri di probita`, dignita` e decoro e di dignita` e rispetto delle rispettive funzioni, utilizzando mezzi assolutamente estranei alle previsioni procedimentali invasivi della riservatezza e di contenuto intimidatorio, in quanto estranei alle previsioni di leggi vigenti in materia di danno da esercizio dell’attivita` giurisdizionale”, lo sanzionava ai sensi dell’art. 53 cdf, nella parte in cui, “salvo casi particolari, l’avvocato non puo` discutere del giudizio civile in corso con il giudice incaricato del processo senza la presenza del legale avversario”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF adito in sede d’appello ha annullato la decisione del COA). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 19 luglio 2013, n. 114 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

consegna di denaro al detenuto per il tramite dell’agente di Polizia Penitenziaria

Vìola i doveri di probità, dignità, decoro nonché quelli di lealtà, correttezza, fedeltà e diligenza non solo nei confronti della parte assistita ma anche verso l’ordinamento, la società ed i terzi in genere, l’avvocato che, per il tramite di un agente di Polizia Penitenziaria, faccia pervenire ad un detenuto somme di denaro finalizzate all’acquisto di stupefacente, schede telefoniche, apparati cellulari, pen-drive per connessione ad internet, strumenti atti ad offendere (Nel caso di specie, l’avvocato impugnava la sanzione disciplinare della sospensione dall’attività professionale per mesi sei, di cui chiedeva quantomeno la riduzione perché ritenuta eccessiva. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato in toto il ricorso). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 giugno 2013, n. 88 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

condotta professionale con lealtà e correttezza

L’avvocato è tenuto ad improntare la propria condotta professionale a lealtà e correttezza, evitando comportamenti che compromettano gravemente l’immagine che la classe forense deve mantenere nei confronti della collettività al fine di assicurare responsabilmente la funzione sociale che l’ordinamento le attribuisce. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 giugno 2013, n. 86 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

provocazione altrui

L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 5 c.d.f.) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 20 c.d.f.), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare (Nel caso di specie, il difensore dell’imputato, subito dopo la lettura della sentenza di condanna del suo assistito, alla presenza di più persone esclamava ad alta voce: “Vergogna! Vergogna! Ho visto il Pubblico Ministero parlare con l’avvocato di parte civile… abbiamo le foto!”). Consiglio Nazionale Forense , sentenza del 27 maggio 2013, n. 85 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

 

Commette illecito disciplinare l’avvocato che, in qualità di Curatore fallimentare, si appropri di somme spettanti alla Curatela, così violando i doveri di probità, dignità e decoro ex art. 5 cdf nonché quelli relativi alla gestione del denaro altrui ex art. 41 cdf (Nel caso di specie, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo). Consiglio Nazionale Forense , sentenza del 7 maggio 2013, n. 70 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

 

L’estorsione e la turbativa d’asta integrano grave illecito disciplinare per violazione dei doveri di probità, dignità e decoro di cui all’art. 5 del Cdf (Nella specie, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 maggio 2013, n. 69 Pubblicato in Giurisprudenza Cass.

 

Integra illecito disciplinare la condotta dell’avvocato che, in assenza di espressa autorizzazione del cliente, trattenga le somme da questi consegnategli ad altro fine in pretesa compensazione di crediti professionali ovvero le distragga rispetto allo scopo originario per cui queste erano state consegnate (Nel caso di specie, il cliente aveva consegnato al professionista una certa somma affinché promuovesse un’azione giudiziaria di ATP, poi rivelatasi non più necessaria. L’avvocato tratteneva tuttavia buona parte della somma stessa imputandola a proprio compenso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per mesi due). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 maggio 2013, n. 68 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

 

giovane età non - mitigazione - aggravamento della sanzione

La giovane età dell’incolpato, che generalmente comporta un’attenuazione della sanzione, può invero determinare un aggravamento della sanzione stessa avuto riguardo alla gravità degli addebiti e alle reiterate condotte poste in essere in modo sistematico e continuativo nell’arco di diversi anni (Nel caso di specie, l’incolpato -appena trentenne ed iscritto all’albo solo da due anni- veniva arrestato in flagranza di reato e quindi condannato con sentenza definitiva per estorsione e turbativa d’asta. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo, che l’incolpato aveva ritenuto eccessiva in ragione della sua giovane età).Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 maggio 2013, n. 69 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

La minaccia di azioni (sproporzionate e vessatorie) alla controparte

Gli artt. 6 e 48 cdf sono volti a contemperare le esigenze di difesa del proprio assistito con il rispetto della determinazione della controparte, consentendo al difensore di rivolgere alle controparti una intimazione ad adempiere anche sotto comminatoria di azioni e/o iniziative giudiziarie. Diritto/dovere che non può essere illimitato, e oltre che rispettare i principi di una corretta educazione trova il suo limite nel principio di proporzionalità, secondo cui la reazione ad un comportamento illecito deve essere, quanto ai mezzi e alle conseguenze, proporzionata all’offesa. Non devono pertanto essere minacciate azioni o iniziative sproporzionate, che non siano funzionali all’azione in cui adempimento viene richiesto, o che rappresentino per la controparte un rilevante pregiudizio anche di ordine extragiudiziario. Nel principio di proporzionalità, quindi, è contenuto anche il principio di non vessazione, poiché la sproporzione può essere individuata anche nella sottoposizione ad imposizioni materiali o morali che nessun collegamento funzionale abbiano con il soddisfacimento del diritto vantato (Nel caso di specie, nella lettera indirizzata alla controparte, l’avvocato specificava che il pignoramento potrà avvenire “in momenti imbarazzanti”, quello del conto corrente “si estenderà’ ai familiari cointestatari”, “le impedirò di utilizzare l’autovettura” e “chiederò la vendita della sua casa, coinvolgendo tutti i comproprietari”). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 7 ottobre 2013, n. 171- Pubblicato in Giurisprudenza CNF

atteggiamenti non consoni alla correttezza ed al decoro formale e sostanziale

viola i doveri di lealtà, correttezza, dignità e probità cui ciascun professionista è tenuto, nonché il prestigio ed il decoro dell'intera classe forense, l'avvocato che, nel corso di un giudizio civile, metta in atto atteggiamenti e comportamenti nei confronti dei colleghi, delle parti, dei testi e del giudice non consoni alla correttezza ed al decoro formale e sostanziale che l'incarico di cui è stato investito il difensore per sua natura obbligatoriamente comporta (il cnf, nella specie, ha ritenuto congrua la sanzione della censura inflitta al professionista che, nel corso di un'udienza civile, ostacolava con grida ed escandescenze il regolare svolgimento dell'udienza civile, nel corso della quale si stava svolgendo una prova testimoniale, e toglieva altresì di mano al giudice i fogli del verbale onde impedire allo stesso magistrato la verbalizzazione di quanto aveva dichiarato il testimone). (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. pescara, 22 settembre 2005). consiglio nazionale forense decisione del 22-12-2007, n. 222 pres. f.f. cricri' - rel. cardone - p.m. iannelli (non conf.)

indurre in errore il giudice tutelare

omissis.
pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, nella sua qualità di legale di una interdetta, in concorso con il tutore della stessa e di un perito, inducendo in errore il giudice tutelare venda un bene della stessa ad un prezzo irrisorio rispetto al suo effettivo valore procurando a se e ai suoi complici un ingiusto profitto. (nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per un anno). (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di torino, 8 giugno 2005). consiglio nazionale forense decisione del 26-03-2007, n. 23 pres. f.f. cricri' - rel. italia - p.m. iannelli (conf.)

iscrizione all'albo di avvocato cancellato da altro consiglio

1 omissis.
2 pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che chieda l'iscrizione all'albo ad un consiglio dell'ordine tacendo di una precedente cancellazione dall'albo professionale effettuata per motivi disciplinari da un altro consiglio, e che, successivamente, così ottenuta illegittimamente l'iscrizione, chieda il trasferimento ad altro c.d.o. nella piena consapevolezza di non avervi diritto. (nella specie, in considerazione del corretto comportamento successivamente tenuto dal professionista la sanzione della sospensione per mesi dodici è stata ridotta a mesi sei). (accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. di modena, 2 novembre 2004). consiglio nazionale forense decisione del 19-03-2007, n. 21 pres. alpa - rel. italia - p.m. maccarone (parz. diff.)

informazioni subdole e capziose al magistrato

omissis
pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che inserisca tra i documenti di causa del fascicolo d'udienza un floppy contenente una bozza di decisione favorevole alla parte rappresentata mettendo quindi a disposizione del magistrato, in modo subdolo e capzioso, argomentazioni non autorizzate. (nella specie è stata confermata la sanzione dell'avvertimento).(dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione c.d.o. di torino, 19 dicembre 2005). consiglio nazionale forense decisione del 10-12-2007, n. 184 pres. .ff. cricri' - rel. de michele - p.m. iannelli (conf.)

impegno al pagamento non rispettato

pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, dopo aver concordato con la controparte un pagamento lo rifiuti adducendo eccezioni già sollevate prima dell'accordo transattivo, così non ottemperando all'accordo stesso. (nella specie è stata confermata la sanzione dell'avvertimento). (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di verona, 17 febbraio 2003). consiglio nazionale forense decisione del 08-11-2007, n. 177 pres. f.f. tirale - rel. morgese - p.m. martone (conf.)

 

integra sicura violazione dei principi di lealtà e correttezza, e come tale va sanzionato con la sospensione dall'esercizio della professione forense per la durata di mesi tre, il comportamento del professionista che in più occasioni, nel proprio studio ed al di fuori dello stesso, abbia intrattenuto, ad insaputa ed in assenza del genitore affidatario, colloqui con i due figli minori della propria assistita, nonostante essi versassero in una delicatissima situazione psicologica, accertata con perizia disposta nel giudizio di separazione tra i coniugi. (rigetta il ricorso per il riesame della decisione n. 246/05 rd del 24/11 - 29/12/05 con cui il cnf aveva rigettato il ricorso avverso decisione c.d.o. di udine, 23 aprile 2004). (consiglio nazionale forense, decisione del 22-04-2008, n. 17 pres. f.f. grimaldi - rel. stefenelli - p.m. martone (conf.)

 

pone in essere una condotta deontologicamente rilevante soltanto il professionista che intraprenda un'iniziativa giudiziaria sproporzionata ed inutilmente onerosa per la parte assistita, non anche quando quest'ultima non si sia mai resa disponibile ad una soluzione transattiva della controversia, così precludendo in qualsivoglia modo al legale - che invece correttamente agisca in esecuzione dei mandati conferitigli - di disattendere tale volontà o di farsi unilateralmente fautore di posizioni transattive. (accoglie il ricorso avverso decisione c.d.o. di roma, 12 dicembre 2006). (consiglio nazionale forense, decisione del 09-04-2008, n. 10 pres. alpa - rel. florio - p.m. fedeli (conf.)

 

e' compito del professionista comunicare ai propri clienti tutti gli atti ad essi indirizzati, pertanto è deontologicamente corretto il comportamento del professionista che comunicando alla propria cliente il provvedimento del giudice, abbia indirettamente messo a conoscenza la propria assistita, perché scritto nell'atto stesso, dell'indirizzo dell'istituto presso cui la figlia era ospitata contravvenendo al divieto posto dal giudice di rapporti tra la minore e il genitore. (nella specie il professionista è stato ritenuto non responsabile disciplinarmente e quindi assolto). (accoglie il ricorso avverso decisione c.d.o. di milano, 4 aprile 2005). consiglio nazionale forense decisione del 30-05-2007, n. 57 pres. f.f. cricri' - rel. loiodice - p.m. iannelli (parz. diff.)

 

in tema di indagini difensive svolte dall'avvocato penalista, deve ritenersi, conformemente al consolidato orientamento della suprema corte, che le prescrizioni contenute nel terzo comma dell'art. 391 bis c.p.p. si intendono rispettate soltanto quando gli avvertimenti rivolti risultino analiticamente verbalizzati, così come è disposto per gli atti compiuti dal giudice o dal p.m., non essendo sufficiente l'attestazione in merito predisposta dal difensore. sussiste pertanto illecito disciplinare, atteso il tenore del comma 6 della norma citata, ogniqualvolta le dichiarazioni rese al difensore non siano utilizzabili per violazione delle prescrizioni contenute nel predetto art. 391 bis, comma 3, c.p.p. (nella specie, è stata ritenuta sussistente una violazione del generico dovere di lealtà e correttezza ex art. 6 c.d.f., in quanto, all'epoca in cui era stato approvato il capo d'incolpazione, non era ancora intervenuta la modifica dell'art. 52 del codice che oggi regola in modo più dettagliato e completo i rapporti con i testimoni). (accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. di torino, 21 febbraio 2005). (consiglio nazionale forense, decisione del 27-10-2008, n. 143 pres. alpa - rel. vaccaro - p.m. ciampoli (conf.)

 

omissis
pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto e dia false informazioni al cliente sullo stato della pratica affidatagli. 
(nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi dieci). (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di reggio emilia, 19 giugno 2006). consiglio nazionale forense decisione del 16-07-2007, n. 90 pres. f.f. cricri' - rel. orsoni - p.m. maccarone (conf.)

 

e' deontologicamente corretto il comportamento del professionista che sia stato, sua insaputa, indicato come destinatario di un mandato alle liti, e che saputolo dichiari immediatamente la sua estraneità all'incarico. (nella specie è stata confermata l'assoluzione per il professionista che si era visto indicato in un mandato alle liti quando in realtà egli non conosceva neppure la presunta cliente né era a conoscenza del mandato conferitogli). (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di roma, 27 settembre 2005). 
consiglio nazionale forense decisione del 07-06-2007, n. 70 pres. alpa - rel. de michele - p.m. maccarone (conf.)

 

omissis
pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, non autorizzato, trattenga somme a compensazione delle proprie spettanze professionali, omettendo di redigere notula dettagliata dei compensi effettivamente dovuti e ometta di svolgere le attività richiestegli dai clienti e finalizzate ad attivare la polizza da lui stipulata per il rimborso delle spese relative alla assistenza legale svolta. 
(nella specie, in considerazione della avanzata età del professionista e della esiguità delle somme la sanzione della cancellazione è stata sostituita dalla più lieve sanzione della sospensione per mesi dodici). (accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. di firenze, 13 luglio 2005). consiglio nazionale forense decisione del 16-07-2007, n. 95 pres. f.f. cricri' - rel. vermiglio - p.m. maccarone (parz. diff.)

 

1 omissis
2 pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che quale curatore fallimentare non provveda alla redazione dell'inventario e ometta altresì di compiere gli altri atti relativi alla funzione ricoperta quali la presentazione della relazione prescritta dalla legge e il compimento di atti interruttivi della prescrizione di alcuni crediti del fallimento. 
(nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di palermo, 11 ottobre 2004). consiglio nazionale forense decisione del 08-10-2007, n. 138 pres. f.f. cricri' - rel. mariani marini - p.m. iannelli (diff.)

 

l'avvocato che incaricato di effettuare una mediazione contrattuale nell'interesse del proprio assistito taccia la presenza di una esecuzione in corso effettuata nell'interesse, peraltro della propria moglie, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché in contrasto con il dovere di correttezza e lealtà a cui ciascun professionista è tenuto. (nella specie la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. di piacenza, 9 giugno 2005). consiglio nazionale forense decisione del 30-05-2007, n. 58 pres. f.f. cricri' - rel. del paggio - p.m. ciampoli (parz. diff.)

 

e' corretto il comportamento del professionista che, nominato curatore fallimentare, incassi somme avute in ragione della curatela, anche senza l'autorizzazione del giudice delegato, se il professionista depositi le stesse secondo la prassi, nel libretto aperto a nome della curatela fallimentare e le specifichi in un rendiconto approvato dal giudice fallimentare stesso. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di roma, 6 dicembre 2005). consiglio nazionale forense decisione del 30-05-2007, n. 64 pres. f.f. cricri' - rel. del paggio - p.m. ciampoli (conf.)

 

integra grave violazione degli artt. 5 e 6 del c.d.f. il comportamento dell'avvocato che, senza esserne legittimato, agisca con piena consapevolezza in luogo del curatore richiedendo per conto di una società fallita a mezzo di atto di precetto il pagamento di quanto alla stessa dovuto in forza di titolo giudiziale, nonostante la conoscenza dell'avvenuto fallimento della medesima assistita, e ciò ad onta della modestia della somma precettata. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di bergamo, 18 settembre 2007) (consiglio nazionale forense, decisione del, decisione del 31-12-2008, n. 266 - pres. f.f. perfetti - rel. mascherin - p.m. martone (conf.)

 

a seguito della sentenza con la quale il tribunale abbia annullato un contratto preliminare di compravendita, condannando il convenuto a restituire alla controparte gli assegni posdatati da questi consegnati a titolo di acconto, viola l'art. 6 del c.d.f. il professionista che, per conto dello stesso convenuto assistito nel medesimo giudizio, alleghi alla presentazione di un ricorso ex art. 511 c.p.c. palesemente improponibile gli assegni oggetto del suddetto ordine giudiziale di restituzione, trattandosi di iniziativa non finalizzata a paralizzare legittimamente l'azione di controparte e dunque inidonea a realizzare fini di giustizia cui l'esercizio dell'attività forense è funzionale (nella specie, il cnf ha ritenuto più adeguata e proporzionata alla violazione la sanzione dell'avvertimento in luogo della censura irrogata dal coa). (accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. di busto arsizio, 23 novembre 2007) (consiglio nazionale forense, decisione del 31-12-2008, n. 264 pres. f.f. perfetti - rel. mauro - p.m. martone (conf.)

 

contrasta con gli artt. 5, 6 e 22 del c.d.f. e lede il dovere di probità, lealtà e correttezza che incombono all'avvocato, la falsificazione da parte di questi della firma di altro avvocato, con l'aggravante di averlo fatto all'insaputa di questo, omettendo altresì, in dichiarazione confessoria rilasciata a quest'ultimo e contenente l'elencazione degli episodi di falsificazione, di indicarli analiticamente in modo completo ed esaustivo.
omissis 
(rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di novara, 19 marzo 2007). (consiglio nazionale forense, decisione del 22-04-2008, n. 34 pres. alpa - rel. bulgarelli - p.m. martone (conf.)

 

pone in essere un comportamento contrario ali principi di correttezza, dignità e decoro professionale, con grave vulnerazione del prestigio personale e dell'avvocatura intera, il professionista che, al fine di impedire la conoscenza della presentazione di una istanza al giudice, alteri nell'atto il nominativo delle parti, anche in riferimento al rapporto con gli uffici addetti alla ricezione degli atti ed alla loro registrazione nonché dei magistrati ai quali l'atto stesso è destinato. (accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. di roma, 4 dicembre 2006) consiglio nazionale forense decisione del 04-05-2009, n. 23 pres. alpa - rel. fedeli - p.m. del paggio (non conf.)

 

i doveri di lealtà, probità e correttezza indicano la necessità di osservare, sia nell'attività professionale sia più specificatamente nel rapporto processuale, una linea guida di condotta rigorosamente rispettosa delle regole, che non consente l'uso illecito di strumenti processuali al fine di perseguire un risultato favorevole ad ogni costo.
mentre, pertanto, deve ritenersi censurabile la condotta dell'avvocato che ricorra ad indiscriminate ricusazioni, ancor più esecrabile si appalesa la infondata proposizione di procedimenti contro magistrati intentati nell'esclusivo scopo di creare il presupposto ricusatorio.(rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di trieste, 20 aprile 2007). (consiglio nazionale forense, decisione del 29-12-2008, n. 211 pres. f.f. tirale - rel. de giorgi - p.m. fedeli (conf.)

 

deve ritenersi congruamente ed adeguatamente sanzionata con la misura della censura la condotta disciplinarmente rilevante del professionista che segnali al coa territoriale un articolo giornalistico e, completamente stravolgendone il reale contenuto, riversi su altri colleghi una serie di accuse arbitrariaramente attribuendo ai medesimi condotte disonorevoli, al fine di sollecitare nell'organo territoriale la sussistenza negli stessi del requisito della condotta specchiatissima ed illibata di cui all'art. 17 n. 3 dell'ordinamento professionale. (accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. di parma, 10 gennaio 2006). (consiglio nazionale forense, decisione del 30-09-2008, n. 95 pres. alpa - rel. stefenelli - p.m. martone (non conf.)

 

l'alterazione di documenti a firma altrui e la loro utilizzazione costituisce per un avvocato un comportamento illecito ed indecoroso, come tale fonte di sicura responsabilità disciplinare (nella specie, l'incolpata, quale danneggiata in un sinistro stradale, aveva alterato la documentazione medica utilizzata nei confronti dell'assicurazione obbligata al risarcimento dei danni subiti; tuttavia, il cnf, tenuto conto sia delle gravi lesioni patite dalla professionista - con conseguenti verosimili preoccupazioni di indole economica per l'interruzione della attività professionale - sia della circostanza che il medico della assicurazione non abbia tenuto in alcuna considerazione le relazioni falsificate in sede di perizia dei danni, ha ridotto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi cinque comminata dal coa in quella della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due). (accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. di trieste, 13 luglio 2006) (consiglio nazionale forense, decisione del 03-07-2008, n. 67 pres. alpa - rel. lanzara - p.m. ciampoli (conf.) 

 

1 omissis
2 pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che si renda colpevole del reato di corruzione. (nella specie è stata confermata la sanzione della cancellazione). (accoglie il ricorso avverso decisione c.d.o. di roma, 18 gennaio 2005). consiglio nazionale forense decisione del 10-12-2007, n. 191 pres.. alpa - rel. mirigliani - p.m. maccarone (conf.)

 

omissis
5 pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che rediga una sentenza della corte d'appello palesemente falsa al fine di indurre in errore la controparte ed impedirle di agire per la tutela dei propri interessi. (nella specie la sanzione della radiazione è stata sostituita dalla più lieve sanzione della sospensione per anni uno anche in considerazione della assoluzione su alcuni capi di incolpazione). (accoglie parzialmente il ricorso in riassunzione a seguito della cassazione con rinvio della decisione c.n.f., 3 maggio 2005, n. 78). consiglio nazionale forense decisione del 08-11-2007, n. 172 pres. f.f. cricri' - rel. pefetti - p.m. iannelli (parz. conf.)

 

l'obbligo di lealtà e probità del professionista non può estendersi alla preliminare verifica delle circostanze addotte dalla parte patrocinata, quando le stesse non appaiono per se stesse inattendibili; pertanto è deontologicamente corretto il comportamento del professionista che credendo alle circostanze addotte dal cliente assecondi la linea difensiva prospettata dallo stesso. (accoglie il ricorso avverso decisione c.d.o. di vicenza, 12 dicembre 2005). consiglio nazionale forense decisione del 08-11-2007, n. 158 pres. f.f. cricri' - rel. mirigliani - p.m. iannelli (conf.)