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art. 8.Dovere di diligenza.

art. 8.Dovere di diligenza. (Modificato il 28 ottobre 2002) - codice deontologico 1997

Codice deontologico forense 1997

art. 8.Dovere di diligenza. (Modificato il 28 ottobre 2002)

L'avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.

 

precedente formulazione:

art. 8.Dovere di diligenza.

L'avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza. 
I. - In particolare, il difensore più svolgere indagini difensive quando ciò appaia necessario ai fini della difesa del proprio assistito, indipendentemente dalla formale assunzione della qualità di persona sottoposta alle indagini, nonchè dopo il formarsi del giudicato.

sentenze-decisioni

Doveri di competenza e diligenza – Attività priva di legittimazione
Pone in essere una palese e grossolana violazione del dovere di competenza l’avvocato che, senza essersi preventivamente costituito in giudizio, svolga in pendenza di questo attività processualmente rilevante, quale quella di revoca e nomina dei consulenti tecnici di parte, in forza di due mandati ad litem idonei ad assumere una qualche rilevanza nel solo rapporto interno tra cliente e professionista ma certo inidonei a soddisfare i requisiti di cui all’art. 83 c.p.c.
Competenza e diligenza costituiscono presupposti impliciti dell’attività professionale. Mentre la diligenza, espressamente richiamata anche dalle norme sul mandato, assicura la qualità della prestazione dovuta, la competenza tende ad affermare la legittimazione specifica dell’attività professionale richiesta dalla parte assistita. E se l’avvocato che svolge il mandato con incuria e mancanza di attenzione viola il principio fondamentale della deontologia forense, intesa come “scienza del dovere” ovvero come “etica professionale”, il riferimento alla “adeguata competenza” contenuto nell’art. 12 del c.d.f. consente una valutazione della capacità sostanziale usata dal professionista nei confronti del cliente. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 19 settembre 2008). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 giugno 2010, n. 43 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

 

dovere di competenza e di diligenza nell’adempimento del mandato professionale
Presupposti impliciti dell’attività professionale sono la diligenza e la competenza: la prima assicura la qualità della prestazione, mentre la seconda tende ad affermare la legittimazione specifica dell’attività professionale richiesta dalla parte assistita (Nel caso di specie, il professionista è stato ritenuto responsabile per aver consigliato al cliente un’impugnazione avverso una sentenza in realtà completamente assolutoria). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 aprile 2012, n. 89 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

 

la violazione dei limiti del jus postulandi del praticante avvocato costituisce illecito disciplinare, poiché, dimostrando quanto meno ignoranza o difetto di attenzione verso norme di immediato e diretto rilievo per la posizione professionale del praticante stesso, attinge i doveri di diligenza che anche su costui incombono.
deve tuttavia ritenersi eccessiva la misura della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi due irrogata dal consiglio territoriale, in luogo della più adeguata sanzione della censura, allorché, come nella specie, sia punito un comportamento illegittimo non doloso ma negligente o superficiale, peraltro privo di conseguenze dannose gravi o irrimediabili. (accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. di lecce, 28 giugno 2006). (consiglio nazionale forense, decisione del 30-09-2008, n. 102 

 

ferma restando la responsabilità dell'avvocato la cui condotta integri violazione dei doveri di diligenza nell'adempimento del mandato di cui all'art. 8 del c.d.f. e di puntualità e diligenza nella gestione del denaro altrui, di cui all'art. 41 del c.d.f., la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per mesi due inflitta dal coa può essere contenuta in quella dell'avvertimento allorché l'illecito possa ritenersi non particolarmente grave, sia per l'entità della somma consegnata dalla cliente sia perché l'omissione abbia avuto ad oggetto un adempimento fiscale dal quale non è derivato alcun danno alla cliente, se non l'applicazione di una modestissima sanzione (nella specie, il ricorrente non aveva provveduto alla registrazione del decreto ingiuntivo richiesto dalla cliente nonostante quest'ultima avesse corrisposto la relativa somma necessaria per provvedere a tale specifico adempimento). (accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. di palermo, 18 luglio 2007). (consiglio nazionale forense, decisione del 27-10-2008, n. 144 

 

pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché in violazione del dovere di diligenza a cui ciascun professionista è tenuto, l'avvocato che, richiesto dal cliente di opporsi ad alcuni decreti ingiuntivi, non partecipando alle udienze determini la cancellazione dal ruolo e la successiva estinzione dei giudizi medesimi, e che ometta di dare comunicazioni al cliente sullo svolgimento del processo, a nulla rilevando l'eventualità che egli avesse officiato un procuratore domiciliatario in loco per svolgere l'incarico ricevuto. l'eventuale scelta del procuratore domiciliatario, infatti, fa carico al patrono della causa che comunque risponde delle eventuali mancanze ed omissioni del professionista da lui incaricato, e che ha comunque l'obbligo di accertarsi delle eventuali comunicazioni o notifiche relative alle proprie cause avvenute presso il domicilio eletto. (nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di siracusa, 11 maggio 2004). consiglio nazionale forense decisione del 30-05-2007, n. 52 

 

non commette alcun illecito disciplinare e non integra una ipotesi di comportamento negligente il professionista che provveda correttamente e ritualmente ad un atto di riassunzione e notifica, anche se poi quest'ultima per il cambio di indirizzo del destinatario non sia stata di fatto ritualmente e tempestivamente effettuata. infatti, ogni inadempienza addebitabile per negligenza al professionista, se pur fonte di responsabilità civile, può integrare di per sé responsabilità disciplinare solo quando le circostanze concrete denotino "rilevante trascuratezza". (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di roma, 4 novembre 2006). consiglio nazionale forense decisione del 04-07-2007, n. 79 

 

pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che svolga con negligenza il mandato ricevuto, che ometta di dare informazioni al collega dominus della causa sullo stato del procedimento, e che non restituisca al medesimo collega mandante ed ai clienti i titoli esecutivi necessari ad azionare la procedura esecutiva oggetto del mandato, così compromettendo la tutela delle relative ragioni creditorie.
l'avvocato che ometta di fornire i chiarimenti al c.d.o, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, poiché lesivo dei principi di solidarietà e collaborazione con il consiglio di appartenenza, per i quali il professionista è tenuto al rispetto delle disposizioni impartite dai competenti organi nell'attuazione delle proprie finalità istituzionali. tale contegno configura peraltro un'autonoma violazione disciplinare ai sensi dell'art. 24 del codice deontologico, giacché disattende il dovere imposto a ciascun professionista di collaborare con il c.d.o. per l'attuazione delle finalità istituzionali, dovendo ravvisarsi nelle mancate risposte un mancato rispetto verso le istituzioni collettive e un mancato senso di responsabilità collegato all'attività difensiva. (accoglie il ricorso avverso decisione c.d.o. di roma, 9 novembre 2007) consiglio nazionale forense decisione del 04-05-2009, n. 11 

 

non può essere imputato al professionista la scelta di una strategia processuale, limitata ad una difesa basata su eccezioni meramente processuali tendente ad ottenere un accordo transattivo, che ex post, ossia all'esito del giudizio, sia risultata non vincente. invero, nella prospettazione ex ante, quale è quella nella quale si trovava il difensore all'epoca e dalla quale va compiuta la valutazione del collegio giudicante, non è sempre agevole discernere con certezza quale possa essere il comportamento più idoneo ad ottenere il risultato sperato, sempre che non si sconfini nella mala fede o nella colpa grave sanzionate dall'art. 6 codice deontologico forense.
al di fuori del dolo o della colpa grave del difensore, non rientra fra i compiti del giudice disciplinare sindacare nel dettaglio il "modus procedendi" di un difensore nel condurre una trattativa stragiudiziale - trattandosi comunque di un'attività estremamente difficile in virtù dei numerosi elementi, anche di carattere psicologico, che entrano in gioco - salvo che, nel caso concreto, non siano ravvisabili elementi di fatto che consentano di affermare con certezza che la strategia adottata sia in contrasto con la volontà dell'assistito. (consiglio nazionale forense, decisione del 25-03-2008, n. 3