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119 Risoluzione del concordato - Dlgs 14/2019 -Art. 186 (Risoluzione e annullamento del concordato). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Articolo vigente     |red

Art. 119 Risoluzione del concordato (1)

1. Ciascuno dei creditori e il commissario giudiziale, su istanza di uno o piu' creditori, possono richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.

2. Al procedimento è chiamato a partecipare l'eventuale garante.

3. Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza.

4. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno

dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato.

5. Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.

6. Il procedimento è regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.

7. Il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo.

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(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:

Art. 18 Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione VI, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

3. L'articolo 119 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 è sostituito integralmente dal Dlgs n. 147/2020, art. 18 comma 3.


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