Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15495 del 13/06/2018 (Rv. 649446 - 01)
Dichiarazione di fallimento - Sorte dei pagamenti effettuati in esecuzione del concordato ma violativi del principio della “par condicio creditorum” - Ripetibilità dei pagamenti - Limiti - Fattispecie.
I pagamenti effettuati in seno al concordato preventivo sono ripetibili nella successiva procedura fallimentare se abbiano violato il principio della "par condicio creditorum", allorché emergano crediti di grado uguale o poziore nella procedura fallimentare, secondo una valutazione da parametrare ai canoni del soddisfacimento concordatario avuto riguardo, in primo luogo, alle regole fissate dal decreto di omologazione e, per gli aspetti ivi eventualmente non disciplinati, alle regole legali, prime fra tutte quelle riguardanti il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, senza verificare la violazione del principio della "par condicio creditorum", aveva ritenuto ripetibile il pagamento effettuato durante la vigenza di un concordato preventivo sorto anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 35 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 80 del 2005).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15495 del 13/06/2018 (Rv. 649446 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_144, Dlgs_14_2019_art_119, Dlgs_14_2019_art_117, Dlgs_14_2019_art_252, Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Dlgs_14_2019_art_225