Revoca dell’ammissione - Atti di frode - Fatti non adeguatamente e compiutamente esposti - Inclusione - Voto espresso dai creditori - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
In tema di concordato preventivo, rientrano tra gli atti di frode, rilevanti ai fini della revoca dell'ammissione alla predetta procedura ai sensi dell'art. 173 l.fall., anche i fatti non adeguatamente e compiutamente esposti in sede di proposta concordataria o nei suoi allegati, indipendentemente dal voto espresso dai creditori in adunanza. (Nella specie, la S.C. ha affermato che, l'avere la società proponente omesso di fornire una plausibile spiegazione circa il rilevante scostamento di valore delle rimanenze di magazzino riportato nella proposta di concordato rispetto a quello indicato nell'ultimo bilancio, costituisce atto di frode).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 15695 del 14/06/2018