255 Azioni di responsabilità - Dlgs 14/2019 -Art. 146 (Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di società a responsabilità limitata) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Articolo vigente |red
Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83
Art. 255 Azioni di responsabilità
1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma 2, può promuovere o proseguire ...:
a) l'azione sociale di responsabilità;
b) l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 e dall'articolo 2476, sesto comma, del codice civile;
c) l'azione prevista dall'articolo 2476, ottavo comma, del codice civile;
d) l'azione prevista dall'articolo 2497, quarto comma, del codice civile;
e) tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.
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Art. 255 Azioni di responsabilità (1)
1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma 2, può promuovere o proseguire, anche separatamente:
a) l'azione sociale di responsabilità;
b) l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 e dall'articolo 2476, sesto comma, del codice civile;
c) l'azione prevista dall'articolo 2476, «ottavo comma» settimo comma, del codice civile;
d) l'azione prevista dall'articolo 2497, quarto comma, del codice civile;
e) tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.
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(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:
Art. 28 Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo VIII, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 255, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «settimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «ottavo comma».
Precedente formulazione |green
Art. 255 Azioni di responsabilità
1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma 2, può promuovere o proseguire, anche separatamente:
a) l'azione sociale di responsabilità;
b) l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 e dall'articolo 2476, sesto comma, del codice civile;
c) l'azione prevista dall'articolo 2476, settimo comma, del codice civile;
d) l'azione prevista dall'articolo 2497, quarto comma, del codice civile;
e) tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.
precedente normativa |blue
----- precedente normativa di riferimento
Art. 146 (Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di società a responsabilità limitata) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Gli amministratori e i liquidatori della società sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall'articolo 49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito.
Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori:
- a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;
- b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'articolo 2476, comma settimo, del codice civile.
la giurisprudenza |green
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- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello