Dimissioni dell'amministratore - Omessa iscrizione nel registro delle imprese – Cass. n. 13221/2021
Societa' - di capitali - societa' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - amministratori - responsabilita' - Azione di responsabilità ex artt. 2393 e 2394 c.c. del curatore fallimentare - Dimissioni dell'amministratore - Omessa iscrizione nel registro delle imprese - Opponibilità al fallimento della cessazione della carica - Sussistenza - Fondamento.
In tema di azione di responsabilità ex artt. 2393 e 2394 c.c. promossa dal curatore fallimentare, la cessazione dalla carica dell'amministratore, che abbia ritualmente presentato le proprie dimissioni, è opponibile al fallimento, anche se non è iscritta nel registro delle imprese, poiché non può operarsi un'estensione della responsabilità - che è, comunque, per fatto proprio (anche se di natura omissiva) - a comportamenti messi in atto da terzi in epoca successiva alle dimissioni, solo perché il collegio sindacale ha omesso di adempiere agli obblighi di pubblicità, alla cui inerzia l'amministratore dimissionario non può supplire, essendo ormai estraneo all'organizzazione societaria.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13221 del 17/05/2021 (Rv. 661452 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2193, Cod_Civ_art_2393_1 Cod_Civ_art_2394_1, Cod_Civ_art_2394_2, Dlgs_14_2019_art_254, Dlgs_14_2019_art_255