Societa' - di capitali - Omesso deposito del bilancio in fase di liquidazione - Presunzione di rinuncia al credito - Esclusione - Remissione del debito - Esclusione.
Il mero omesso deposito del bilancio in fase di liquidazione per oltre tre anni consecutivi, da cui consegua la cancellazione d'ufficio della società dal registro delle imprese, non costituisce presunzione grave, precisa e concordante di rinuncia al credito di cui la società è titolare e non è qualificabile come negozio di remissione del debito.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 13534 del 18/05/2021 (Rv. 661413 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1236, Cod_Civ_art_2490, Cod_Civ_art_2495, Cod_Civ_art_2729