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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - contributi e spese condominiali - spese di ricostruzione (ripartizione) - perimento dell'edificio - parziale o totale – Cass. n. 15482/2012

Perimento integrale o parziale dell'edificio condominiale - Conseguenze - Ricostruzione delle parti comuni - Diritto spettante a ciascuno condomino- - Contenuto - Diritto di superficie - Esclusione - Facoltà inerenti al diritto di proprietà - Configurabilità - Sussistenza - Conseguenze - Prescrizione per non uso - Operatività - Esclusione.

In ipotesi di perimento totale o parziale dell'edificio in condominio, anche inferiore ai tre quarti del suo valore, ciascun condòmino ha il potere di ricostruire le parti comuni del fabbricato, che siano andate distrutte e che siano indispensabili per ripristinare l'esistenza e il godimento del bene di dominio individuale, nell'esercizio non di un diritto di superficie, ma di facoltà inerenti alla proprietà esclusiva ed a quella condominiale, in quanto tali non suscettibili di prescrizione per non uso.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15482 del 14/09/2012

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Spese condominiali

Corte

Cassazione

15482

2012