Comparizione del debitore che lamenti il mancato rispetto del termine ex art. 15, terzo comma, legge fall. - Fissazione di nuovo termine - Ammissibilità - Fondamento - Possibilità del tribunale di ridurre il termine - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2561 del 05/02/2014
Nell'ambito del procedimento prefallimentare, deve ritenersi consentita, in applicazione dell'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ. e in assenza di una previsione contraria o incompatibile dettata dalla disciplina speciale, la fissazione di una nuova udienza dopo la comparizione del debitore, il quale lamenti il mancato rispetto del termine di comparizione di cui all'art. 15, terzo comma, legge fall., con l'ulteriore possibilità, da parte del tribunale, di ridurre i termini a comparire in presenza di particolari ragioni di urgenza, così come previsto dal successivo quinto comma del citato articolo.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2561 del 05/02/2014