concordato preventivo - ammissione - condizioni bis
Controllo del tribunale - Veridicità dei dati aziendali - Controllo sull'attendibilità delle scritture contabili - Esclusione - Documenti allegati al ricorso - Rilevanza - Sindacato giudiziale sulla stima degli elementi patrimoniali - Limiti.
Nella valutazione delle condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato preventivo, qualunque sia la sede in cui avvenga (ammissione ex art. 162, secondo comma; revoca ex art. 173, terzo comma; omologazione ex art. 180, terzo comma, legge fall.), al tribunale non è consentito il controllo sulla regolarità ed attendibilità delle scritture contabili, ma è permesso il sindacato sulla veridicità dei dati aziendali esposti nei documenti prodotti unitamente al ricorso (art. 161, secondo comma, lett. a, b, c, e d, legge fall.), sotto il profilo della loro effettiva consistenza materiale e giuridica, al fine di consentire ai creditori di valutare, sulla base di dati reali, la convenienza della proposta e la stessa fattibilità del piano. Resta, invece, precluso ogni sindacato sulla stima del valore degli elementi patrimoniali effettuata dal professionista attestatore, salvo il caso di incongruenza o illogicità della motivazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2130 del 31/01/2014