Fallito tornato "in bonis" - Giudizio promosso dal curatore fallimentare - Sostituzione del primo al secondo - Conflitto di interessi - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11854 del 09/06/2015
La pubblica funzione svolta dal curatore fallimentare nell'ambito dell'amministrazione della giustizia esclude che possa configurarsi un contrasto di interessi tra lo stesso ed il fallito, sicchè quest'ultimo, una volta tornato "in bonis", potrà solo sostituirsi al primo nel giudizio da lui intrapreso, nel punto e nello stato in cui esso si trova, accettandolo come tale e senza poter invalidare quanto sia stato legittimamente compiuto dal curatore medesimo allorquando questi lo rappresentava.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11854 del 09/06/2015