organi preposti al fallimento - curatore - poteri - rappresentanza giudiziale - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26359 del 16/12/2014
Autorizzazione del giudice delegato per ogni grado del giudizio - Necessità - Mancanza - Difetto di legittimazione processuale - Invito del giudice a provvedervi - Ammissibilità - Limiti - Nel giudizio di merito - Sussistenza - Nel giudizio di cassazione - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26359 del 16/12/2014
Il curatore del fallimento, pur essendo parte nelle controversie fallimentari, non ha capacità processuale autonoma, bensì condizionata all'autorizzazione del giudice delegato, che deve essere rilasciata in relazione a ciascun grado di giudizio tant'è che, in mancanza, sussiste il difetto di legittimazione processuale, rilevabile d'ufficio dal giudice trattandosi di questione inerente la "legitimatio ad processum". Peraltro, mentre nelle fasi di merito il giudice, che ne rilevi l'assenza, può invitare il curatore a munirsene, nel giudizio di legittimità non sussiste un analogo potere poiché la peculiare natura di quest'ultimo, caratterizzato dall'assenza di attività istruttoria e dalle rigide formalità che disciplinano il deposito dei documenti (ammissibili con le forme e i limiti di cui all'art. 372 cod. Proc. Civ.), esclude la possibilità per il giudicante di invitare una delle parti a depositare documenti mancanti.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26359 del 16/12/2014