Revoca del concordato preventivo comunicata al P.M. - Richiesta di fallimento - Legittimazione - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4209 del 16/03/2012
Il P.M. è legittimato a formulare la richiesta di fallimento a seguito della comunicazione del decreto con il quale il tribunale abbia revocato l'ammissione al concordato preventivo, essendo egli, nel sistema della legge, informato sia della domanda di concordato ai fini dell'intervento nella procedura e dell'eventuale richiesta di fallimento (art. 161 legge fall.), sia della procedura d'ufficio per la revoca dell'ammissione al concordato (art. 173 legge fall.), onde è anche il naturale e legittimo destinatario della comunicazione dell'esito di tale procedimento.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4209 del 16/03/2012
Legge Falliment. art. 161, Legge Falliment. art. 173