fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6126 del 17/03/2014
ammissione al passivo - in genere - Crediti tributari iscritti a ruolo - Ammissione al passivo - Ruolo - Sufficienza - Notificazione della cartella esattoriale - Necessità - Esclusione - Fondamento - Contestazioni del curatore - Effetti - Ammissione con riserva ex art. 88, secondo comma, d.P.R. n. 602 del 1973. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6126 del 17/03/2014
L'ammissione al passivo dei crediti tributari è richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, come stabilito dall'art. 87, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo introdotto dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell'ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi dell'art. 88, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, allorché sia stata definita la sorte dell'impugnazione esperibile davanti al giudice tributario.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6126 del 17/03/2014