Revoca del fallimento - Acconti sul compenso al curatore - Diritto del fallito "in bonis" di ripetere le somme liquidate - Esclusione - Diritto di agire nei confronti di chi ha colpevolmente dato causa al fallimento - Sussistenza. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6553 del 20/03/2014
In caso di revoca del fallimento, l'imprenditore tornato "in bonis" non ha diritto di ripetere dal curatore le somme liquidate per acconti sul compenso nel corso della procedura, ma solo di agire, per ottenere il rimborso di quanto detratto dall'attivo, nei confronti del soggetto
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6553 del 20/03/2014